Sinistri Mortali

Se un tuo familiare è stato vittima di un incidente stradale mortale, rivolgersi allo studio Infortunistica Italiana Franchising significa affidare la gestione completa del danno subito ad un team di consulenti specializzati, che mettono a disposizione tutta la propria esperienza e professionalità al fine di ottenere un giusto ed equo risarcimento da parte delle Compagnie di assicurazione.

Infortunistica Italiana metterà a disposizione del proprio cliente molteplici servizi, tra i quali:
• Anticipo spese funebri
• Anticipo spese legali tramite i legali fiduciari della struttura
• Adempimenti pensionistici
• Pratiche di successione
• Valutazione trauma psicologico tramite l'ausilio di medici fiduciari della struttura
• Gestione dell'iter burocratico

Il danneggiato grazie a questi servizi avrà quindi la possibilità di delegare gli adempimenti burocratici a dei professionisti in materia i quali provvederanno in toto alla loro esecuzione in un momento molto delicato della propria vita.


Le tipologie di danno risarcibili in favore dei prossimi congiunti, conviventi e altri soggetti sono molteplici e comprendono:

I danni patrimoniali:

I quali ricomprendono sia i danni emergenti (come le spese funerarie ed altre tipologie) sia il lucro cessante e/o il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare.

Danni patrimoniali da lucro cessante:

Se dal sinistro deriva la morte di una persona, il danno che ne consegue riguarda i superstiti che con la persona stessa avevano in atto rapporti economici attivi, indipendentemente dall'essere essi o meno gli eredi.

Il risarcimento, in questo caso spetta jure proprio e non jure hereditatis.

Un esempio classico di tale tipologia di danno, è l'improvvisa mancanza di afflusso di denaro utile per il sostentamento famigliare, derivato dalla morte del soggetto che percepiva un reddito.

In tutti i casi, per stabilire la quantità del reddito che il defunto avrebbe corrisposto ai congiunti, anche se sotto forma di alimenti e quindi determinare il risarcimento dei danni relativo, occorre esaminare le condizioni economiche di essi, quando non si tratti di moglie e di figli con i quali egli avrebbe avuto, senza dubbi di sorta, comunione di interessi. In caso di incertezza sull'ammontare dei redditi perduti, si ricade automaticamente nella necessità della determinazione equitativa.

Danno emergente:

Essenzialmente le spese emergenti che i prossimi congiunti affrontano in caso di un sinistro stradale mortale sono quelle relative a quelle mediche ed ospedaliere sostenute pre e post mortem, le spese funerarie ed in generale tutte le tipologie di spese legate direttamente od indirettamente all'evento morte.

Danno da morte “ iure hereditatis":

Consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi, per la durata del periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito. La vita, quale bene supremo dell'individuo è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile alla stregua dei precetti sia costituzionali che sovranazionali; per tanto la giurisprudenza recente ritiene che tale danno debba ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui, anche quindi nel caso di un incidente stradale mortale e conseguentemente il risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi.

Danni morali o da perdita delle relazioni parentali:

Quando previsti dalla legge e per coloro che ne siano legittimati, per la reale sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto dovrà sempre essere risarcito il danno morale che spetta 'iure proprio' ovvero per proprio diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale.

Esso è valutato attualmente secondo delle tabelle pubblicate dai Tribunali Italiani (Roma o Milano) e varia a seconda di fattori che vanno dall'età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno e dal fatto di avere altri parenti in vita in quanto, secondo quanto sancito dalla sentenza Cass. civ. Sez. III, 07-06-2011, n. 12408 ove viene sancito che La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto. Ogni eventuale scostamento da tali paramenti andrà sempre motivato.

I principali criteri per la quantificazione del danno morale saranno quindi i seguenti:

Presenza di altri conviventi o familiari non conviventi (fino al 2 grado di parentela): il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell’assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.

Rapporto di parentela tra vittima e superstite: sulla base del ragionamento che più stretto era il rapporto di parentela tra vittima e superstite, maggiore sarà il dolore causato dalla sua morte.

Età del congiunto: stando al principio secondo il quale più maturo e/o adulto è il superstite, più è presumibile esso riesciurà a far fronte alla perdita.

Età della vittima: anche in questo la ratio della norma è da rintracciare nel ragionamento secondo il quale tanto più è avanzata l'età della vittima, tanto meno intenso sarà il dolore per la perdita del congiunto, poiché questo fatto sarebbe stato comunque messo in conto in un prossimo futuro.

Convivenza tra vittima e congiunto superstite: ove vi fosse convivenza con il defunto, la perdita della persona cara produce una maggiore sofferenza in considerazione anche dell'inevitabile cambiamento dello stile di vita del superstite.

Esempio:

Se un uomo di anni 35 convivente con la coniuge di anni 30, in assenza di altri prossimi congiunti, perde la moglie a causa di un sinistro stradale al valore della perdita del coniuge superstite, calcolando la convivenza con la vittima, il loro rapporto e la rispettiva età in via equitativa il caso di specie rientrerà nell'ipotesi n.4 della seguente tabella:

Tribunale di Milano - Tabelle danno non patrimoniale – 2014 valori medi
Valore medi di liquidazione pro die per danno non patrimoniale da inabilità assoluta al 100%
Valore danno non patrimoniale anno 2014
da € 96,00 ad € 145,00 (Aumentabile sino al 50 %)
Danno non patrimoniale per la morte di un congiunto
Valore minimo
Valore massimo
A favore di ogni genitore per la morte di un figlio
163.990,00 €
327.990,00 €
A favore del figlio per la morte di un genitore
163.990,00 €
327.990,00 €
Per il coniuge o del convivente
163.990,00 €
327.990,00 €
A favore del fratello per morte di un fratello
23.740,00 €
142.420,00 €
Per il coniuge o del convivente
163.990,00 €
327.990,00 €
A favore di un nonno per morte di un nipote
23.740,00 €
142.420,00 €

* NB: Invitiamo tutti i possibili danneggiati a contattare la Direzione Generale Italia di "Infortunistica Italiana Franchising" per informarsi se l'agenzia di zona dispone di tutti i servizi sopraelencati poiché è data facoltà alla filiale di attivarli.


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