L'assenza di un lavoratore dipendente dal posto di lavoro per infortunio causato da terzi, rappresenta una perdita economica per il datore di lavoro a causa del mancato utilizzo della sua prestazione lavorativa.
Se il diritto alla retribuzione dell'infortunato è garantito in una sua quota dalla assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere numerosi costi nonostante l'inabilità temporanea del dipendente ed è spesso costretto anche a trovarne un sostituto – da un calcolo sommario, nonostante l'intervento degli Enti Previdenziali circa il 60% della retribuzione lorda rimane infatti a carico del datore di lavoro.
Il responsabile del sinistro è tenuto a risarcire il datore di lavoro quindi per questo pregiudizio, così come sancito dalla Sentenza n. 6132 del 12 novembre 1988, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Non solo, con sentenza n. 15399 del 2002, la Corte di Cassazione ha inoltre stabilito la possibilità di agire in rivalsa anche nei confronti del terzo che ha danneggiato il socio di un azienda con conferimento di lavoro a fronte del quale sia prevista una partecipazione agli utili e non una retribuzione.
Da una recente indagine a campione tuttavia risulta che circa l'80% delle imprese non sono a conoscenza di tale diritto, o esercitano tale azione di rivalsa, che consentirebbe loro di ottenere un risarcimento diretto nei confronti dell'impresa di assicurazione, responsabile del sinistro cagionato al lavoratore dipendente.
Infortunistica Italiana Franchising - potrà recuperare la vostra perdita economica, senza dispendio di tempo da parte del vostro personale e senza alcun onere economico a vostro carico, poiché il compenso dovuto per la nostra prestazione professionale sarà interamente riconosciuto dalla compagnia di assicurazione in misura proporzionale alla somma recuperata come da normativa vigente.
* NB: Invitiamo tutti i possibili danneggiati a contattare la Direzione Generale Italia di "Infortunistica Italiana Franchising" per informarsi se l'agenzia di zona dispone di tutti i servizi sopraelencati poiché è data facoltà alla filiale di attivarli.
Aggiornato: Novembre 2025 – In occasione della Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada (17 novembre), presentiamo un’analisi completa e aggiornata sugli incidenti stradali in Italia, basata sui dati ufficiali ISTAT 2024 e sulle stime preliminari ACI-ISTAT del primo semestre 2025. Questa guida approfondita è progettata per rispondere alle ricerche di cittadini, professionisti, media e motori di ricerca, offrendo un quadro chiaro su: Incidenti Totali, Morti e Feriti e le principali categorie di utenti della strada coinvolti.
La vacanza rovinata è prevista dall’art 46 del Codice del turismo: "Nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano l'oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, allora il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e al concetto dell'irripetibilità dell'occasione perduta".
Al turista viene risarcito non solo il danno patrimoniale, ma anche il danno morale.