29/07/2022

Vacanza rovinata? Come ottenere un risarcimento per danno da vacanza rovinata?

La vacanza rovinata è prevista dall’art 46 del Codice del turismo: "Nel caso in cui l'inadempimento o l'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano l'oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza, allora il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e al concetto dell'irripetibilità dell'occasione perduta".

 

Al turista viene risarcito non solo il danno patrimoniale, ma anche il danno morale
Il primo si sostanzia nelle 
spese aggiuntive che ha dovuto affrontare per far fronte ai disservizi; il secondo riguarda il mancato godimento del proprio tempo libero.

Il danno da vacanza rovinata può quindi essere inteso come il pregiudizio psichico e materiale sofferto dal turista per la mancata realizzazione della vacanza programmata.

 

In Italia il diritto del turista al risarcimento del danno sussiste sia quando si sceglie di acquistare un pacchetto turistico (combinazione di almeno due tipi di servizi turistici tra trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico come escursioni), sia nel caso di "vacanza fai da te".

 

Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico, il tour operator ha la responsabilità di garantire quanto previsto dal pacchetto turistico, quindi a lui va chiesto il risarcimento, infatti questo risponde anche dei disservizi imputabili all'albergatore, alle compagnie aeree e alle guide turistiche, indipendentemente dal fatto che ci sia stata l’intermediazione da parte di un’agenzia di viaggi, alla quale non è possibile chiedere il risarcimento. 

Infatti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3150/2022 ha stabilito che l’intermediario deve scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo oppure restituirlo in caso di annullamento. Al contrario, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore e della non corrispondenza tra i servizi pubblicizzati e quelli effettivamente forniti, a meno che il turista non dimostri che l'intermediario conosceva o avrebbe dovuto conoscere l‘inaffidabilità del tour operator al quale lo stava affidando.

Vale il principio per cui la vacanza deve svolgersi esattamente come previsto, di conseguenza qualsiasi difformità rispetto a quanto previsto dal materiale informativo legittima il turista al rimborso del prezzo ed al risarcimento del danno.

 

Il turista dovrà dimostrare la differenza tra le prestazioni che gli sono state fornite e quelle promesse e pubblicizzate; all'operatore è riconosciuta la possibilità di dimostrare di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte per cause a lui non imputabili.

 

Per ottenere il risarcimento è necessario presentare un reclamo al tour operator indicandogli l’inadempimento. È importante raccogliere le prove dell'inadempimento (foto, filmati, testimonianze, scontrini che provino i pagamenti extra che sono stati effettuati) e conservare i documenti comprovanti il contratto di vendita del pacchetto.

Inoltre, la prima contestazione deve avvenire sul posto, in modo tale che l'operatore abbia la possibilità di porvi tempestivamente rimedio, infatti si deve assicurare agli organizzatori la conservazione del contratto mediante offerte alternative a quelle originariamente pattuite. Se non si configurano soluzioni alternative oppure il turista non intende accettarle poichè le ritiene insoddisfacenti, l'organizzatore deve rendergli disponibile un mezzo di trasporto equivalente per ritornare al luogo di partenza.

Spesso i tour operator tendono a proporre a coloro che sono stati vittima di disservizi dei buoni sconto da utilizzare in viaggi futuri; tuttavia questo non è sufficiente a risarcire il danno da vacanza rovinata, in quanto si concretizza in un indebito vantaggio economico per il responsabile del danno, piuttosto che in un risarcimento per i disservizi patiti dal turista. 

 

Nel caso di "vacanza fai da te" e quindi di acquisto di singoli servizi da parte del turista, per eventuali inadempienze e danni subiti, questo dovrà rivolgersi direttamente ai singoli operatori, quali il vettore, l'albergatore, la guida turistica, ecc.

 

Il danno da vacanza rovinata si può configurare, ad esempio, quando il turista venga fatto alloggiare in una struttura alberghiera di livello inferiore rispetto a quella prenotata oppure se la struttura alberghiera prenotata non presenta tutti i servizi promessi (palestra, piscina, spa, ecc.) o manca di servizi essenziali(acqua, luce, gas); oppure in caso di smarrimento o danneggiamento dei bagagli; oppure ancora nel caso di cancellazione del volo aereo o ritardo nella partenza dello stesso.

 

La quantificazione del danno viene fatta considerando:

 

 l’irripetibilità del viaggio;

 il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal turista;

 lo stress imputabile ai disservizi.