A una prima lettura la sentenza nr. 153/13 del 10/01/2013 del Tribunale di Torino,
depositata in data 16/01/2013, appare rilevante sotto due profili.
Il danno morale non è compreso nei valori del 139.
E’ infatti condivisibile la interpretazione che viene data alla normativa dell’art. 139
cod. ass. in relazione alla quale il Tribunale dichiara espressamente di condividere
“…quell’orientamento giurisprudenziale di merito circa l’autonoma risarcibilità del
danno morale anche in caso di c.d. lesioni micropermanenti, come voce del danno
biologico ma da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente,
indirizzo che si conforma ad una interpretazione costituzionalmente orientata volta
alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale e al sopra richiamato
principio di liquidazione totale del danno…”.
Il 139 non è soglia limite per la liquidazione del danno alla persona.
Il Tribunale, fermo il principio dell’integrale risarcimento del danno, provvedendo
alla liquidazione del danno come previsto dal decreto Balduzzi utilizza i parametri
del 139 cod. ass. solo come dato di partenza chiarendo che il risarcimento va
riconosciuto “…anche al di là della mera quantificazione tabellare operata ex lege,
valorizzandone appunto tutte le componenti rispetto alle conseguenze, in termini di
sofferenza e disagio esistenziale, laddove provate ed accertate in causa o comunque
presumibili rispetto alle risultanze processuali acquisite…”.
I valori in concreto liquidati: tabelle milanesi personalizzate.
Nella sentenza 153/2013 il Tribunale, al di là del nomen iuris che attribuisce alle voci
di danno, non teme di utilizzare la nozione di “danno esistenziale”, e di fatto e in
concreto perviene, attraverso la scomposizione degli importi tra danno biologico,
morale ed esistenziale, ad una liquidazione unitaria del danno sui medesimi livelli
pecuniari ai quali era possibile pervenire attraverso l’utilizzo delle Tabelle di Milano
ad un livello di poco inferiore a quello della massima personalizzazione.
E’ possibile raffrontare, salvo lievi approssimazioni ed errori di calcolo, la somma
liquidata dal Giudice rivalutata con gli interessi al 31.12.12 (€. 13.261,53), rispetto
ai valori ai quali si sarebbe pervenuti devalutando alla data del fatto gli importi
previsti dalle Tabelle di Milano (del 2011) con la massima personalizzazione
(50%) e rivalutandoli con gli interessi al 31.12.12 (€.15.086,61).
Il danno liquidabile sui valori milanesi non personalizzati, devalutati e rivalutati
con gli interessi, ammonterebbe invece ad € 11.100,49.
Si tratta dunque di una prima importante sentenza che consente anche di interpretare
correttamente la normativa dell’art. 139 cod. ass. ad onta di alcune letture
riduzionistiche che talvolta emergono nella giurisprudenza di merito.
Fonte www.unarca.it