12/02/2013

Tribunale di Torino, sez. IV civile, GU Tassone, sent. 153 del 10 gennaio 2013

 

A una prima lettura la sentenza nr. 153/13 del 10/01/2013 del Tribunale di Torino,

depositata in data 16/01/2013, appare rilevante sotto due profili.

 

Il danno morale non è compreso nei valori del 139.

E’ infatti condivisibile la interpretazione che viene data alla normativa dell’art. 139

cod. ass. in relazione alla quale il Tribunale dichiara espressamente di condividere

quell’orientamento giurisprudenziale di merito circa l’autonoma risarcibilità del

danno morale anche in caso di c.d. lesioni micropermanenti, come voce del danno

biologico ma da questo differente e liquidabile oltre il danno previsto tabellarmente,

indirizzo che si conforma ad una interpretazione costituzionalmente orientata volta

alla protezione di interessi di ampia tutela costituzionale e al sopra richiamato

principio di liquidazione totale del danno”.

 

Il 139 non è soglia limite per la liquidazione del danno alla persona.

Il Tribunale, fermo il principio dell’integrale risarcimento del danno, provvedendo

alla liquidazione del danno come previsto dal decreto Balduzzi utilizza i parametri

del 139 cod. ass. solo come dato di partenza chiarendo che il risarcimento va

riconosciuto “anche al di là della mera quantificazione tabellare operata ex lege,

valorizzandone appunto tutte le componenti rispetto alle conseguenze, in termini di

sofferenza e disagio esistenziale, laddove provate ed accertate in causa o comunque

presumibili rispetto alle risultanze processuali acquisite”.

 

I valori in concreto liquidati: tabelle milanesi personalizzate.

Nella sentenza 153/2013 il Tribunale, al di là del nomen iuris che attribuisce alle voci

di danno, non teme di utilizzare la nozione di “danno esistenziale”, e di fatto e in

concreto perviene, attraverso la scomposizione degli importi tra danno biologico,

morale ed esistenziale, ad una liquidazione unitaria del danno sui medesimi livelli

pecuniari ai quali era possibile pervenire attraverso l’utilizzo delle Tabelle di Milano

ad un livello di poco inferiore a quello della massima personalizzazione.

E’ possibile raffrontare, salvo lievi approssimazioni ed errori di calcolo, la somma

liquidata dal Giudice rivalutata con gli interessi al 31.12.12 (€. 13.261,53), rispetto

ai valori ai quali si sarebbe pervenuti devalutando alla data del fatto gli importi

previsti dalle Tabelle di Milano (del 2011) con la massima personalizzazione

(50%) e rivalutandoli con gli interessi al 31.12.12 (€.15.086,61).

Il danno liquidabile sui valori milanesi non personalizzati, devalutati e rivalutati

con gli interessi, ammonterebbe invece ad € 11.100,49.

Si tratta dunque di una prima importante sentenza che consente anche di interpretare

correttamente la normativa dell’art. 139 cod. ass. ad onta di alcune letture

riduzionistiche che talvolta emergono nella giurisprudenza di merito.

Fonte www.unarca.it