01/04/2019

Treno in ritardo: quando spetta il risarcimento?

La normativa di riferimento in materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria circa il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni, è risarcibile alle condizioni previste dal Decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101.

Come regola generale è necessario tuttavia sapere che in caso di ritardo del treno, verrà riconosciuto al passeggero un indennizzo (ovvero un rimborso) che varia a seconda della tipologia di treno sul quale si è viaggiato e a seconda delle ore di ritardo.
Se un treno qualsiasi (ad esempio un treno regionale o un treno interregionale) effettua un ritardo fino a 59 minuti, non è riconosciuto alcun rimborso sul prezzo del biglietto.

In altri termini, se lo sfortunato passeggero perde anche una coincidenza o subisce ulteriori danni, il viaggiatore non ha diritto ad alcunché.

- Se invece ad effettuare un ritardo è un treno ad alta velocità, ed il ritado si colloca tra i 30 e 59 minuti, Trenitalia riconosce un indennizzo pari al 25% del prezzo del biglietto.

Si badi che al di sotto dei 29 minuti di ritardo, anche per queste tipologie di treni, non è riconosciuto alcun genere di indennizzo.

Il linea generale possiamo per tanto affermare che per poter ottenere un indinnizzo il nostro treno, qualsiasi esso sia, deve effetturae un ritardo superiore a 119 minuti e solo in tal caso il viaggiatore avrà diritto a un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto.

Non pochi casi sono poi stati posti all'attenzione della magistratura la fine di richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale patito da viaggiatori considerati le scarse condizioni igeniche di alcuni mezzi, il malfunzionamanto delle apparecchiature di riscaldamento ecc.

Al Riguardo la Corte di Cassazione ha affermato che non risultano meritevoli di tutela risarcitoria i pregiudizi consistenti in meri disagi, fastidi, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazioneconcernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale e che ogni persona inserita nel complesso sociale deve accettare in virtù di convivenza un grado minimo di tolleranza.