07/06/2018

Sanzioni e decurtazione punti cambio netto di interpretazione da parte della Cassazione

Sanzioni e decurtazione punti: cambio netto di interpretazione da parte della Cassazione

 

Il nostro Codice della Strada all'art.126 bis, comma 2, prevede per le infrazioni che non possono essere contestate nell'immediatezza (si pensi ad esempio al caso dell'eccesso di velocità rilevato tramite dispositivo tecnologico), che il proprietario del veicolo debba sempre fornire all'organo accertatore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati dell’effettivo conducente in modo da poter decurtargli i punti della patente.

In caso di violazione di detto onere, la norma prevede lo scattare di una seconda multa da 284 a 1.133 euro1, fatto questo che comporta un netto pregiudizio ai proprietari di autoveicoli utilizzati da più persone!

Con l' emissione dell'ordinanza n. 9555/2018, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno ribaltato le regole finora applicate in materia di comunicazione dati del conducente ed i proprietari incolpevoli di autoveicoli utilizzati da parenti o conoscenti, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Vediamo quindi che cosa è cambiato e come evitare, nel caso sopra citato, una seconda multa e la decurtazione dei punti dalla patente del proprietario della vettura.

Il 18 aprile scorso la Suprema Corte ha infatti emesso l’ordinanza secondo la quale è illegittimo decurtare i punti dalla patente a chi, nel momento in cui riceve la multa, non ricorda a chi ha prestato la propria auto, soprattutto quando il veicolo viene utilizzato da tutta la famiglia.

La sentenza è stata emessa dopo che un'automobilista aveva impugnato il verbale della Polizia municipale di Bari per violazione dell'articolo 126 bis, eccependo, di aver tempestivamente comunicato di non essere in grado di indicare le generalità di chi era alla guida del veicolo di sua proprietà, sia per il notevole lasso di tempo trascorso dall'infrazione (quasi 3 mesi), sia per il fatto che il veicolo era utilizzato, oltre che da lei, anche dal marito e dalle sue due figlie.

L'ordinanza depositata dalla Seconda sezione civile, si noti, non mette fine alle sanzioni aggiuntive, ma riconosce solo il fatto che il proprietario dell'auto possa non ricordare e questo va valutato caso per caso.

Infatti il conducente non può comunque rimanere anonimo, ma bisogna dimostrate l'effettiva impossibilità a fornire i dati richiesti, il non collaborare in nessun modo con gli organi accertatori viene comunque punito con una sanzione pari ad € 286,00, anche se logicamente non scatta la decurtazione dei punti alla patente del proprietario dell'autovettura.

Tra le ragioni che possono quindi trovare ascolto, la Suprema Corte indica il periodo di tempo trascorso tra il momento dell'infrazione e quello della notifica della multa con la richiesta del nominativo.
Una multa notificata dopo tre mesi, ossia comunque entro i canonici giorni previsti per il compimento delle notifiche dalla riforma del 2008, può meritare come risposta un "non mi ricordo chi guidava".

Resta in ogni caso sanzionabile la condotta di chi semplicemente non ottemperi alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente.

Viceversa laddove la risposta sia stata fornita, ancorché in termini negativi, resta devoluta alla valutazione del giudice di merito la verifica circa l'idoneità delle giustificazioni fornite dall'interessato ad escludere la presunzione di responsabilità che la norma pone a carico del dichiarante.