"I 30 giorni sono validi per la sola copertura RC obbligatoria; se il premio non viene pagato, quindi, non sono valide le eventuali garanzie aggiuntive stipulate esempio :
Furto e incendio, assistenza legale, Infortuni conducente etc.
Per chi pagasse dunque dopo la scadenza della sua polizza, ma entro 30 giorni previsti dal decreto, si aprirebbero due strade.
Il cliente può rinnovare il contratto di assicurazione con la stessa compagnia;
in questo caso, il pagamento della nuova annualità salderà il pregresso e la nuova polizza avrà come decorrenza la scadenza della polizza originaria
Il cliente può sottoscrivere un nuovo contratto di assicurazione con una compagnia diversa. La nuova polizza dovrebbe a questo punto decorrere dal momento del pagamento, quindi il cliente beneficerà di un periodo di assicurazione più esteso pur avendo pagato la stessa annualità.
NB: La regola descritta al punto 2 e valida solo per la scadenza annuale del contratto.
Eventuali sinistri che dovessero accadere nel periodo compreso fra la scadenza della vecchia copertura e l'attivazione della nuova, purché occorsi entro 30 giorni dalla scadenza della vecchia copertura, dovrebbero essere a carico della prima compagnia
Da ultimo, una variazione per "le sole compagnie assicurative che non aderiscono al sistema di risarcimento diretto, in caso di sinistro in cui sia necessario l'intervento di un perito o di un medico legale, i tempi massimi affinché la compagnia formuli al danneggiato un'offerta di risarcimento si allungano da 60 a 120 in assenza di CID e da 30 a 90 in caso di presentazione del CID; in caso di sinistri con lesioni a persone, il periodo passa da 90 a 150 giorni".