Numerose sono le richieste di risarcimento per danni causati da cani randagi sia lungo le strade comunali che provinciali.Nella maggior parte dei casi parliamo di danni causati a veicoli in circolazione, ebbene, nei casi di specie si è tenuti a chiamare in giudizio coloro che sono ritenuti i responsabili; il Comune in qualità di proprietario della strada e la Asl, tenuta al controllo dei cani randagi.E’ importante dimostrare la prova che il tratto di strada dove si è verificato ilsinistro rientri nella competenza del Comune.
Per quanto concerne l’Asl è doveroso specificare che: quanto alla legittimazione della stessa si rileva la responsabilità per i danni causati dagli animali liberi e privi di proprietario, spetta “esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”. La materia è regolamentata in Italia dalla legge quadro nazionale n. 281/199 e il principio, che ne è alla base, è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 15167/2017, n. 12495/2017, n. 17528/2011 e n. 10190/2010).
Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro n. 281/1991. Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Tale attribuzione degli obblighi di cattura e custodia ad uno o più enti pubblici, costituisce il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla popolazione anche relativamente ai profili civilistici conseguenti all’inosservanza di detti obblighi.