01/02/2020

Risarcimento per danni causato da cani randagi

Numerose sono le richieste di risarcimento per danni causati da cani randagi sia lungo le strade comunali che provinciali.Nella maggior parte dei casi parliamo di danni causati a veicoli in circolazione, ebbene, nei casi di specie si è tenuti a chiamare in giudizio coloro che sono ritenuti i responsabili; il Comune in qualità di proprietario della strada e la Asl, tenuta al controllo dei cani randagi.E’ importante dimostrare la prova che il tratto di strada dove si è verificato ilsinistro rientri nella competenza del Comune.

Per quanto concerne l’Asl è doveroso specificare che: quanto alla legittimazione della stessa si rileva la responsabilità per i danni causati dagli animali liberi e privi di proprietario, spetta “esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”. La materia è regolamentata in Italia dalla legge quadro nazionale n. 281/199 e il principio, che ne è alla base, è confermato da numerosi precedenti giurisprudenziali in materia (Cass. n. 15167/2017, n. 12495/2017, n. 17528/2011 e n. 10190/2010).

Tale dovere, tuttavia, è chiarito ed integrato dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro n. 281/1991. Poiché la legge quadro statale non indica direttamente a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi ma rimette alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, spetta appunto alle singole regioni il compito di attribuire, con propria legge, ad uno o più enti pubblici il compito della cattura e custodia degli animali randagi. Tale attribuzione degli obblighi di cattura e custodia ad uno o più enti pubblici, costituisce il fondamento della responsabilità per i danni arrecati alla popolazione anche relativamente ai profili civilistici conseguenti all’inosservanza di detti obblighi.