Il pedone che ha attraversato al di fuori delle strisce pedonali ha comunque diritto ad ottenere un risarcimento, a meno che non abbia attraversato improvvisamente rendendo impossibile all'automobilista effettuare qualsiasi manovra d'urgenza al fine di evitare l'investimento.
Il Codice della Strada prevede che i pedoni debbano utilizzare gli appositi attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e soprapassaggi; tuttavia, quando questi non ci sono o sono distanti più di 100 metri dal punto in cui si attraversa, i pedoni possono comunque attraversare prestando la necessaria attenzione.
In caso di investimento di un pedone si configura una presunzione di colpa a carico dell'automobilista a meno che questo non provi di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno. Il conducente del veicolo non solo dovrà dimostrare di avere tenuto una condotta di guida adeguata alle circostanze ma dovrà anche provare la condotta imprevedibile del pedone che ha reso inevitabile l'investimento dello stesso.
A carico di chi investe un pedone si configura una responsabilità di tipo sia civile che penale: la responsabilità penale è personale quindi grava sempre sul conducente del veicolo, anche se questo risulta di proprietà di un altro soggetto; al contrario, il risarcimento del danno in sede civile viene coperto dall'assicurazione del proprietario dell'auto, anche se questa era condotta da un'altra persona.
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