13/12/2011

NOTA INFORMATIVA N. 24/2011

Nell’ambito degli strumenti che il Ministero dell’economia ritiene più efficaci

per il contrasto all’evasione, un posto di primo piano spetta alla limitazione ai pagamenti

in contante, la cui difficile tracciabilità facilita la c.d. “economia sommersa”.

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12, co. 1 (c.d. decreto “salva Italia”), ha

disposto l’ulteriore abbassamento della soglia di liceità delle transazioni in contanti,

assegni non trasferibili e libretti di deposito al portatore, da 2.500 a 1.000

euro.

Pertanto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 sono vietati:

a) il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali

al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi

titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente

pari o superiore a 1.000 euro. Ad esempio, un imprenditore o un professionista

non può incassare in contanti, in un’unica soluzione, una fattura di importo

pari o superiore a 1.000 euro, né un socio può effettuare un finanziamento in

contanti alla società, un padre può prestare al figlio importi in contanti pari o superiori

alla suddetta soglia o un contribuente pagare in contanti cartelle esattoriali

per importi pari o superiori a 1.000 euro.

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori

alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, in quanto non previsti dal

contratto o dalla prassi commerciale. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito

per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A in

quanto i suddetti intermediari finanziari sono tenuti a rilevare l’operazione, identificare

i contraenti e comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia

delle entrate;

b) l’emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 1.000

euro senza l’indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità;

c) la detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo

maggiore o uguale a 1.000 euro stante l’obbligo di ridurre sotto la suddetta soglia

o estinguere entro il 31.12.2011 i libretti esistenti al 6.12.2011.

La violazione dei divieti di cui alle lettere a) e b) è punita con una sanzione

pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di euro 3.000

(15.000 per trasferimenti superiori a 50.000 euro). Si rammenta che analoga

sanzione colpisce, indipendentemente dall’importo, l’emissione di assegni circolari,

vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario e senza la clausola

di non trasferibilità e l’emissione di assegni bancari o postali a favore del

traente girati a terzi anziché direttamente incassati presso banche o Poste Italiane

spa. Tuttavia la violazione potrà essere oblazionata, per importi fino a 250.000

euro, con il pagamento di una somma pari al 2% (art. 16, legge 24 novembre 1991,

n. 689).

2

La violazione del divieto di cui alla lett. c) è punita con una sanzione pecuniaria

dal 10% al 20% del saldo con un minimo di euro 3.000; se il saldo è superiore

a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.

Intermediari finanziari e professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti

del lavoro, notai) tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio

qualora, nell’ambito dei servizi prestati, abbiano notizia dell'infrazione dei

predetti divieti devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al

Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione dell’infrazione e l’

immediata comunicazione della stessa anche all’ Agenzia delle entrate che attiva

i conseguenti controlli di natura fiscale (art.12, co.11, D.L. 201/2011). In caso di

omessa comunicazione dell'infrazione il professionista è soggetto ad una sanzione

amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto

ovvero del conto, senza possibilità di oblazionare.

La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero

dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di

versamento di contante superiore ai limiti suindicati non concretizzano automaticamente

una violazione e non comportano, pertanto, l’obbligo di effettuare la

comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi

inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra

soggetti diversi.

12 dicembre 2011