Nell’ambito degli strumenti che il Ministero dell’economia ritiene più efficaci
per il contrasto all’evasione, un posto di primo piano spetta alla limitazione ai pagamenti in contante, la cui difficile tracciabilità facilita la c.d. “economia sommersa”. Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12, co. 1 (c.d. decreto “salva Italia”), ha disposto l’ulteriore abbassamento della soglia di liceità delle transazioni in contanti, assegni non trasferibili e libretti di deposito al portatore, da 2.500 a 1.000 euro. Pertanto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 sono vietati: a) il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Ad esempio, un imprenditore o un professionista non può incassare in contanti, in un’unica soluzione, una fattura di importo pari o superiore a 1.000 euro, né un socio può effettuare un finanziamento in contanti alla società, un padre può prestare al figlio importi in contanti pari o superiori alla suddetta soglia o un contribuente pagare in contanti cartelle esattoriali per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati, in quanto non previsti dal contratto o dalla prassi commerciale. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A in quanto i suddetti intermediari finanziari sono tenuti a rilevare l’operazione, identificare i contraenti e comunicare i dati all’Anagrafe dei rapporti presso l’Agenzia delle entrate; b) l’emissione di assegni bancari o postali per importi pari o superiori a 1.000 euro senza l’indicazione del beneficiario e senza la clausola di non trasferibilità; c) la detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo maggiore o uguale a 1.000 euro stante l’obbligo di ridurre sotto la suddetta soglia o estinguere entro il 31.12.2011 i libretti esistenti al 6.12.2011. La violazione dei divieti di cui alle lettere a) e b) è punita con una sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di euro 3.000
(15.000 per trasferimenti superiori a 50.000 euro). Si rammenta che analoga
sanzione colpisce, indipendentemente dall’importo, l’emissione di assegni circolari,
vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario e senza la clausola
di non trasferibilità e l’emissione di assegni bancari o postali a favore del
traente girati a terzi anziché direttamente incassati presso banche o Poste Italiane
spa. Tuttavia la violazione potrà essere oblazionata, per importi fino a 250.000
euro, con il pagamento di una somma pari al 2% (art. 16, legge 24 novembre 1991,
n. 689).
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La violazione del divieto di cui alla lett. c) è punita con una sanzione pecuniaria
dal 10% al 20% del saldo con un minimo di euro 3.000; se il saldo è superiore
a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%.
Intermediari finanziari e professionisti (dottori commercialisti, avvocati, consulenti
del lavoro, notai) tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
qualora, nell’ambito dei servizi prestati, abbiano notizia dell'infrazione dei
predetti divieti devono effettuare un'apposita comunicazione entro 30 giorni al
Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione dell’infrazione e l’
immediata comunicazione della stessa anche all’ Agenzia delle entrate che attiva
i conseguenti controlli di natura fiscale (art.12, co.11, D.L. 201/2011). In caso di
omessa comunicazione dell'infrazione il professionista è soggetto ad una sanzione
amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto
ovvero del conto, senza possibilità di oblazionare.
La circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di
versamento di contante superiore ai limiti suindicati non concretizzano automaticamente
una violazione e non comportano, pertanto, l’obbligo di effettuare la
comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi
inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra
soggetti diversi.
12 dicembre 2011