12/11/2015

La rottamazione dello “strumento”

La rottamazione dello “delle prove strumentali”

 

Tribunale di Bologna, sentenza 25 febbraio 2015 n. 906, est. Benini Alla luce della ratio delle norme e delle finalità perseguite dal legislatore (intento di contrastare sia il fenomeno delle truffe assicurative che la negligenza colposa nell’accertamento dei microdanni), l’interpretazione più plausibile delle norma è che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico legale e dal giudice secondo i criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile in alcun modo fondare l’affermazione della esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima, ovvero su supposizioni, illazioni, suggestioni, ipotesi. Pertanto sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano “visibili” a condizione che l’esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inoppugnabile criteriologia medico legale. (…) Inoltre è dovuto anche il danno morale, nella accezione di sofferenza soggettiva presuntivamente ricollegabile al riconoscimento del danno biologico.