10/06/2011

La Cassazione si pronuncia sulle tabelle Milanesi: dovranno essere applicate su tutto il territorio nazionale

La tabella del tribunale di Milano per la liquidazionedel danno biologico viene definitivamente sdoganata dalla Corte di cassazione. Calcolare il «danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica» secondo i riferimenti elaborati dai giudici lombardi, infatti, non soloè legittimo, ma anzi evita un uso squilibrato del concetto di«equità» e quindi il rischio di discriminazione tra cittadini. Lo ha stabilito ieri la Terza sezione civile della Cassazione (sentenza 12408/11), decidendo definitivamente sul sinistro costato, 19 anni fa, l'invalidità al 100% di un giovane, investito alla guida della propria auto da un furgone che aveva invaso la sua corsia di marcia.

Dopo aver affermato che proprio l'invasione dell'altra corsia èdi per sè sufficiente ad attribuire la responsabilità piena del sinistro (riformando i due gradi di merito, che in misura diversa avevano stabilito il concorso della vittima), la Terza ha rinviato gli atti all'Appello perché liquidi i danni non patrimoniali dello sfortunato automobilista uniformandosi alle tabelle di Milano, «da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto». Secondo i giudici della Corte, il problema del calcolo del danno non patrimoniale (già «biologico») è tutto qui, nell'integrazione tra un principio di valutazione sottratto all'arbitrio del singolo tribunale – e cioè generale – ma allo stesso tempo calato e adeguato nel caso specifico. Sotto questa prospettiva, pertanto, la Cassazione ha smontato la tesi di merito, secondo cui le tabelle milanesi, pur applicate in molti distretti (60 tribunali, ndr) «non costituiscono criterio codificato» e «non tengono conto delle differenze oggettive tra le condizioni di vita di Milano e quelle locali»; per questi motivi i giudici di Bari avevano scelto il criterio del«punto unico nazionale», ottenuto da una media aritmetica tra le tabelle di varie corti locali. Ma proprio lo spezzettamento del calcolo e dei risarcimenti – che con tali sistemi possono oscillare tra 30 e 300 mila euro per la morte di un figlio – fa ritenere alla Cassazione che l'equità ""non guidata"" colpisce«elementari principi di uguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto (...) e ostacola le conciliazioni». Quindi, considerato che il riferimento normativo esiste solo per le invalidità tra 1 e 9 punti percentuali (l'articolo 139 del Codice delle assicurazioni), mentre nonè mai venuta alla luce la tabella unica nazionale per le lesioni tra 10 e 100 punti (prevista peraltro dall'articolo 138 dello stesso Codice), la Cassazione ha il dovere di uniformare i criteri di calcolo «in un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni del concetto di equità», effettuando «un'opzione tra i criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza».

E mentre la media aritmetica tra le tabelle territoriali non tiene conto di dati di partenza troppo differenti(per popolazione, numero di avvocati e di magistrati), e soprattutto del fatto che la matematica non può equiparare «criteri spesso non omogenei», un'eventuale scelta caso per caso della Cassazione pare«inopportuna». Meglio affidarsi allo studio del tribunale milanese, che ha caratteri di scientificità (avendo coinvolto anche avvocati e compagnie assicurative) e che è periodicamente aggiornata. Con un'unica avvertenza: l'applicazione del ""rito milanese"" deve essere chiesta nel processo di merito, perchè non può essere ""calato"" d'ufficio dalla Cassazione.

(Clicca qui per scaricare il pdf della sentenza)