15/12/2016

Infortuni sulle piste da sci ....

L’attività sciistica è uno degli sport maggiormente praticati in questi mesi invernali: tuttavia, oltre al divertimento, le piste da sci possono riservare sgradevoli soprese. E’ ciò che accade qualora, a causa di una cattiva manutenzione delle piste, lo sciatore cada rovinosamente riportando conseguenze anche gravi.

 

In tali casi l’ente gestore delle piste da sci è tenuto al risarcimento del danno ma a quale titolo?

 

La disciplina sul punto ha conosciuto una profonda modifica nel corso del tempo. Mentre, in passato, il gestore era chiamato a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale (per cui al danneggiato spettava necessariamente dimostrare non solo di aver subito il danno ingiusto, ma anche il collegamento causa/effetto tra il danno e la condotta colposa o dolosa del gestore), oggi il diffuso utilizzo del cosiddetto contratto di skipass ha rivoluzionato completamente l’assetto giurisprudenziale introducendo una normativa più favorevole per gli utenti [1].

Più nel dettaglio, il contratto di skipass è quel contratto atipico (cioè non previsto né disciplinato dal nostro codice civile) che viene stipulato tra l’utente ed il gestore nel momento in cui il primo acquista il biglietto (detto skipass) per poter accedere agli impianti di risalita.

 

In base a tale contratto, dietro il pagamento del corrispettivo richiesto, lo sciatore o lo snowboarder ottiene la possibilità di usufruire del servizio di risalita agli impianti e di utilizzare le piste predisposte per le attività sportive [2].

 

Dal canto suo il gestore sarà chiamato a rispondere non solo dei sinistri occorsi durante la fase di risalita, ma anche di quelli verificatisi sulle piste e dovuti al mancato o inesatto adempimento degli obblighi su di lui gravanti quali la corretta manutenzione delle piste, l’adeguata segnalazione di fonti di pericolo, l’adozione di misure di sicurezza, ecc. [3].

 

Esistendo, quindi, un rapporto contrattuale tra le parti, nel caso di infortunio la responsabilità gravante sul gestore non si atteggerà più in termini di responsabilità extracontrattuale, bensì sotto forma di responsabilità contrattuale con notevole vantaggio per il danneggiato.

 

Quest’ultimo, infatti, non dovrà fornire la prova del danno subito nonché della riconducibilità dello stesso ad un fatto colposo o doloso del gestore, così come accadeva in passato, ma sarà tenuto a provare soltanto l’inadempimento contrattuale, cioè il fatto dell’avvenuto incidente durante la risalita o sulle

Sarà il gestore, al contrario, a dovere dimostrare che l’infortunio non è stato determinato da una causa a lui imputabile bensì esclusivamente dalla condotta tenuta dall’utente (ad es. per aver utilizzato percorsi chiusi al pubblico o aver tenuto un comportamento spericolato) [4].

 

Ulteriore beneficio derivante dal contratto di skipass è l’applicazione della disciplina cosiddetta “del consumatore” che prevede una serie di tutele in favore dei contraenti-consumatori in base alla considerazione della minore forza contrattuale di questi ultimi rispetto al contraente-professionista.

 

Tra queste rientra il principio del foro del consumatore secondo cui il giudice competente è quello del luogo di residenza del consumatore e non quello del luogo in cui si è verificato il fatto [5].

 

In conclusione, lo sciatore che subisce un infortunio durante l’attività sportiva potrà agire per il risarcimento del danno, esercitando l’azione di responsabilità contrattuale, innanzi al foro del luogo in cui ha stabilito la propria residenza e non del luogo in cui si è recato in vacanza per praticare l’attività sciistica.