07/02/2019

Il trauma psicologico è risarcibile? Una diatriba giurisprudenziale lunga anni

 

La nozione di danno psichico, venne citata per la prima volta in materia giuridica con una sentenza del 1986 (Corte Cost. 184/1986) con la definizione di“lesione all’integrità psico-fisica della persona”, che sottolineava l'eventualità non solo di un danno alla dimensione fisica del soggetto leso, bensì anche a quella psichica.

Per danno morale (o psicologico) si intende generalmente un turbamento soggettivo patito, un dolore, un disagio, una sofferenza psico-fisica che si manifesta come danno-conseguenza all’evento lesivo di natura transitoria destinata ad essere riassorbita in un lasso di tempo, senza tuttavia lasciare conseguenze di tipo patologico.

Poniamo l'esempio che a un soggetto a seguito di un incidente stradale, oppure un infortunio, a causa dello shock ovvero della paura, perda peso, non esca più per un periodo di casa oppure perda i capelli, questo pregiudizio è risarcibile?

Oggi la Suprema Corte di Cassazione con la Sent. n. 2788/2019, supera il tradizionale orientamento precedente e dice: il danno biologico è una cosa, il danno morale è un’altra.

Poiché è ben possibile che una persona subisca un infortunio e quindi un’invalidità (danno biologico) e nello stesso tempo, un patema d’animo conseguente all’evento (danno morale), all’infortunato spettano due distinte voci di danno.

Il danno morale quindi non si deve più ritenere assorbito nel danno biologico e per tanto le due voci di danno non sono sovrapponibili.

È una pronuncia molto importante perché si discosta dall’orientamento varato dalla stessa Corte nel 2003 con le famose “sentenze gemelle” in tema di danno non patrimoniale.

In esse venne enunciato il principio secondo il quale il danno biologico, introdotto nel nostro sistema un decennio prima, proprio per garantire la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale, non potesse più “essere utilizzato quale contenitore indistinto utile a racchiudere qualsiasi genere di alterazione del benessere del danneggiato con tutti i problemi di genericità che tale situazione comporta” partendo dal ragionamento secondo il quale il danno non patrimoniale morale altro non fosse che un danno alla salute ex art. 32 Cost e per tanto ber riconducibile alla macro categoria del danno biologico.

Sul piano delle differenze tra le due voci bisogna notare come, in caso di una lesione fisica, il danno biologico sarà sempre presente e automaticamente risarcito, mentre quello morale andrà accertato concretamente all’esito delle prove prodotte.

Questo implica che il risarcimento del danno morale non sarà sempre dovuto, resta infatti l’obbligo di dimostrarne l’esistenza, esso scatterà solo quando vengono lesi diritti protetti dalla costituzione (ad esempio la salute, il nome, la dignità) o quando vengono commessi reati.