Non tutte le lesioni fisiche permanenti di lieve entità derivanti da un sinistro stradale sono suscettibili di essere dimostrate mediante un accertamento strumentale (come una radiografia oppure una Tac).
Esse tuttavia possono ben essere accertate ricorrendo ad un esame clinico, e tra questi spicca il classico e cosiddetto “colpo di frusta”.
Con l'emanazione dell’importante ordinanza n. 5820/19, pubblicata dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, è stata riaffermata la risarcibilità del danno biologico micropermanente da sinistro stradale anche senza accertamenti strumentali, ciò anche se il famigerato decreto n. 1/2012, avrebbe introdotto dei principi che ne avrebbero esclusa la riconoscibilità senza le suddette verifiche per l’appunto, strumentali.
Per la Cassazione, il decreto legge in questione al contrario, nulla avrebbe cambiato rispetto al passato.
Il caso di specie approdato innanzi alla Suprema Corte pronunciatasi in tal senso, parte dall'accoglimento di un ricorso proposto da una infortunata che si era vista negare il risarcimento del danno biologico permanente, sin dal primo grado di giudizio presentato innanzi al Giudice di Pace di Bologna.
La svolta interpretativa porta a mettere al centro della valutazione del danno, il ruolo fondamentale dell'accertamento medico legale di lesioni che possono essere anche solo muscolari, come il cosiddetto “colpo di frusta”.
Infine, nella sentenza in questione viene riproposto un ulteriore tema importante e dibattuto che riguarda la risarcibilità di pregiudizi ulteriori rispetto al danno biologico permanente ovvero il danno morale.
Per gli ermellini non c’è interdipendenza necessaria, fra il danno biologico e quello morale, per tanto, oltre al danno biologico può ben essere liquidato anche il danno morale (dolore dell’animo, vergogna, paura) anche se il pregiudizio non ha fondamento medico-legale.