In base all'Art.186 del codice della strada sono previste le seguenti sanzioni :
Lieve: valore accertato superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 (g/l) sospensione patente da 3 a 6 mesi multa da € 500,00 ad € 2.000,00 nessun procedimento penale
Media: valore accertato superiore a 0,8 ed inferiore a 1,5 (g/l) sospensione patente da 6 mesi a 1 anno multa da € 800,00 ad € 3.200,00 procedimento penale arresto fino a 6 mesi con possibilità di pena pecuniaria oppure con lavori di pubblica utilità
Grave: valore accertato superiore a 1,5 (g/l) sospensione patente da 1 anno a 2 anni multa da € 1.500,00 ad € 6.000,00 procedimento penale arresto da 6 mesi ad 1 anno con possibilità di pena pecuniaria oppure con lavori di pubblica utilità
Inoltre saranno da considerare costi per visite presso le commissioni patenti .
Mai rifiutarsidi sottoporsi al controllo dell’etilometro, infatti, la legge stabilisce l’applicazione delle sanzioni previste per l’ipotesi più grave di guida in stato d’ebbrezza.
Attenzione :
Il conducente, dunque, è obbligato a sottoporsi alla verifica dell’alcoltest,ma deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore (come previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.).
In mancanza di questo avviso, l’alcoltest sarà nullo e non potrà, quindi, costituire prova della guida in stato di ebbrezza (così, Cassazione, sent. 17 ottobre 2013, n. 42667).
Bisogna, tuttavia, fare attenzione, in quanto, affinché l’accertamento dell’alcoltest sia nullo, la nullità deve essere contestata prima del compimento dell’atto o, se questo non è possibile, immediatamente dopo (art. 182, co. 2 c.p.p.).
È consigliabile, in ogni caso, sempre avvalersi della facoltà di farsi assistere da un difensore e contattare immediatamente il proprio avvocato affinché assista allo svolgimento dell’alcoltest.
Le ultime novità giurisprudenziali sanciscono il reato di guida in stato d'ebrezza anche inBicicletta con la sentenza del febbraio 2015 (n. 4893 del 02.02.2015) la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di guida di stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 del Codice della Strada, può essere commesso anche alla guida di una bicicletta.
Non si deve guidare dopo aver assunto bevande alcoliche!
L’assunzione di alcool compromette la capacità di concentrazione e la rapidità dei riflessi, indispensabili per la sicurezza stradale.