L'Art.186 del Codice della Strada, come analizzato in un precedente articolo pubblicato sulla nostra pagina, definisce la condotta e le sanzioni previste in caso di guida in stato d'ebbrezza.
Più nello specifico vengono previsti 3 scaglioni di gravità e 3 diverse tipologie di sanzioni:
Lieve: valore accertato superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 (g/l) sospensione patente da 3 a 6 mesi, multa da € 500,00 ad € 2.000,00, nessun procedimento penale ma solo illecito amministrativo;
Media: valore accertato superiore a 0,8 ed inferiore a 1,5 (g/l) sospensione patente da 6 mesi a 1 anno, multa da € 800,00 ad € 3.200,00, procedimento penale e sanzione dell'arresto sino a 6 mesi con possibilità di pena pecuniaria oppure svolgimento alternativo con la modalità dei lavori di pubblica utilità (ove ne sussistano i requisiti);
Grave: valore accertato superiore a 1,5 (g/l) sospensione patente da 1 anno a 2 anni multa da € 1.500,00 ad € 6.000,00 procedimento penale e sanzione dell'arresto da 6 mesi ad 1 anno con possibilità di pena pecuniaria oppure svolgimento alternativo con la modalità dei lavori di pubblica utilità (ove ne sussistano i requisiti)
Attenzione però!
Il conducente fermato per essere sottoposto alla prova dell'etilometro deve essere sempre avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore (ciò come previsto dall’art. 114 disp. att. c.p.p.).
In mancanza di questo avviso, l’alcoltest potrà essere soggetto a nullità e non potrà quindi costituire prova della guida in stato di ebbrezza, purché la nullità dell'accertamento venga eccepita prima della sentenza di primo grado (così, Cassazione, sent. 17 ottobre 2013, n. 42667).
Tuttavia, ben pochi sanno che le forze dell'ordine non sempre hanno in dotazione il macchinario specifico per la corretta valutazione del tasso alcolemico, ovvero l'etilometro.
Molto spesso, il conducente fermato e sospetto di essere in stato d'ebbrezza, viene sottoposto al cosiddetto “pretest” o più comunemente conosciuto come la “prova del palloncino”.
Tale prova può dare tre diverse tipologie di risultato:
Luce verde: indica che non solo state rilevate sostanze alcooliche,
Luce gialla:si accende se il livello dell'alcool è compreso tra 0,01 e 0,49 g/l, in questo caso tuttavia è discrezione dell'organo accertatore se sottoporre il conducente a successivo etilometro,
Luce rossa: si accende se viene rilevato un tasso alcolemico superiore allo 0,50 g/l
Nel caso il conducente sottoposto a pretest, risulti positivo con esito superiore a 0,50 g/l, dovrà essere quindi sottoposto ad etilometro ed è bene rammentare che in caso di rifiuto all'accertamento, gli verrà applicata la pena più grave, ovvero quella prevista per la fascia superiore a 1,50 g/l.
Le ultime novità giurisprudenziali sanciscono il reato di guida in stato d'ebrezza anche inBicicletta con la sentenza del febbraio 2015 (n. 4893 del 02.02.2015) la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di guida di stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 del Codice della Strada, può essere commesso anche alla guida di una bicicletta.
Non si deve guidare dopo aver assunto bevande alcoliche!
L’assunzione di alcool compromette la capacità di concentrazione e la rapidità dei riflessi, indispensabili per la sicurezza stradale.