20/06/2022

Guida in stato di ebbrezza: accertamenti, sanzioni e pene alternative

Guida in stato di ebbrezza: accertamenti, sanzioni e pene alternative 
 
La guida in stato di ebbrezza è una condotta sanzionata dagli artt. 186 e 186 - bis del Codice della Strada. In particolare, per stato di ebbrezza si intende una condizione psico – fisica determinata dall'assunzione di bevande alcooliche che comporta un'alterazione dei processi cognitivi, compromettendo le facoltà mentali con conseguenze sulla prontezza dei riflessi.
Si tratta di un reato contravvenzionale, quindi ha rilevanza penale solo nel caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. 
 
Nel caso in cui la fattispecie in questione non sia rilevante penalmente (tasso alcolemico inferiore a 0,8 g/l), l’autorità giudiziaria competente è il Giudice di Pace. In tal caso il conducente potrà, mediante un proprio difensore, far valere vizi di carattere sia formale che sostanziale nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento dell’infrazione ed irrogazione della sanzione.
 
È importante sottolineare che la polizia che intende effettuare l’alcoltest deve avvisare preventivamente il conducente del veicolo della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, infatti, siccome la guida in stato di ebbrezza potrebbe determinare un procedimento penale nel caso in cui il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 g/l, ne consegue che, in caso di omissione dell’avviso, tutto il procedimento risulterà nullo.
 
L' art. 186 del Codice della Strada vieta la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'assunzione di bevande alcooliche. 
Le sanzioni risultano diversificate a seconda del tasso alcolemico accertato:
tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 543 a € 2170, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi;
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: è prevista ammenda da € 800 a € 3200 ed arresto fino a 6 mesi, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno;
tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: è prevista ammenda da € 1500 a € 6000 ed arresto da 6 mesi ad un anno, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
 
In ogni caso, qualunque sia il tasso alcolemico accertato, è prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente. 
 
Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni sopra menzionate risultano raddoppiate ed è disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, a meno che il veicolo non appartenga ad una persona estranea al reato.
 
È importante sottolineare che, al contrario, il conducente in stato di ebbrezza che rimanga coinvolto in un incidente stradale per responsabilità di terzi, non solo non subisce il raddoppio della pena, ma avrà anche diritto al risarcimento del danno subito. 
In tal caso in conducente in stato di ebbrezza subisce una sanzione per il solo fatto stesso di essersi messo alla guida in una condizione di alterazione psicofisica.
 
Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti necessari, gli organi di Polizia Stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza arrecare alcun pregiudizio all'integrità fisica della persona, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche mediante l'utilizzo di apparecchi portatili.
 
Nel caso in cui tali accertamenti diano esito positivo, in caso di incidente oppure quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcool, gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal Regolamento.
 
Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e successivamente sottoposti a cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, sulla base di una richiesta degli organi di Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o equiparate.
 
Non è mai consigliabile rifiutare di sottoporsi all’accertamento poiché in tal caso il conducente verrà punito con le sanzioni previste nel caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
 
Fatta eccezione per il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, la pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite, se non vi è opposizione in tal senso da parte dell’imputato, con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità consistenti nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività. Tale attività deve essere svolta, in via preferenziale, nell’ambito della sicurezza e dell’educazione stradale presso Stato, Regioni, Province, Comuni o enti/organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato oppure presso centri specializzati nella lotta alle dipendenze.
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, tenendo conto che 250€ equivalgono ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. 
 
L’art. 186-bis del Codice della Strada prevede che ai conducenti di età inferiore ad anni 21, ai neopatentati e a coloro che esercitano professionalmente attività di trasporto di persone/cose è vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza delle stesse. 
Anche in questo caso le sanzioni risultano diversificate a seconda del tasso alcolemico accertato:
         • tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l: è prevista una sanzione   
           amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 163 a € 658;
         • tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l: le sanzioni di cui all’art. 186 del           
            Codice della Strada risultano aumentate di 1/3;
         • tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l: le sanzioni di cui all’art. 186 del 
           Codice della Strada risultano aumentate da 1/3 alla metà. 
 
È prevista la decurtazione di dieci punti dalla patente, a meno che non venga accertato un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5: in tal caso è prevista la decurtazione di cinque punti dalla patente. 
 
Entro 5 giorni dal ritiro della patente, il conducente a cui è stata sospesa la patente può presentare istanza al prefetto per ottenere il permesso di guida per determinate fasce orarie.
Tale richiesta deve essere congruamente motivata e documentata, a tal proposito sussistono condizioni specifiche per poter beneficiare di tale permesso:
deve trattarsi di sospensione e non di revoca della patente (la sospensione è una sanzione accessoria provvisoria, al termine della quale si può ottenere nuovamente la patente; la revoca comporta la necessità di effettuare nuovamente l’esame di guida);
dalla commessa violazione non deve essere derivato un incidente;
il permesso può essere richiesto per un massimo di tre ore giornaliere; 
deve trattarsi di lavoratore che necessita del permesso per raggiungere il posto di lavoro qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungerlo mediante mezzi pubblici;
deve trattarsi di beneficiario dell’art. 33 L. 104/1992 per la propria persona o per un familiare bisognoso di assistenza. 
 
 
La confisca dell’autovettura viene disposta nel caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l solo nel caso in cui il veicolo sia parzialmente o totalmente di proprietà di chi ha commesso il reato. A tal proposito è necessario specificare che il concetto di proprietà non deve essere inteso in senso tecnico, ma come l’effettivo dominio sul veicolo che può assumere la forma anche del possesso o della detenzione, purché non siano occasionali.  
Si esclude la possibilità della confisca di un’autovettura intestata ad un terzo solo nel caso in cui il proprietario risulti del tutto estraneo al reato ed in buona fede. 
Diversamente dal sequestro amministrativo, secondo il quale la proprietà del veicolo non è immediatamente persa dal conducente, con la confisca il mezzo viene sottratto al proprietario in maniera definitiva e non gli verrà più restituito; infatti, il mezzo diventa di proprietà dello Stato che poi provvederà a metterlo all’asta.
 
È punibile per ubriachezza, in base a quanto sancito dai giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4893/2015, anche il conducente di un velocipede, senza nessuna distinzione rispetto ai conducenti di veicoli a motore. Infatti, anche nel caso di veicoli non motorizzati sussiste l’idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.