24/10/2010

Diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali

La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente
presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non
patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., danni che debbono essere
liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti
che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e
psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e
familiari, ecc.).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 17 settembre 2010, n. 19816
Svolgimento del processo
Il giorno 23 marzo 2010 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi
dell'art. 380 bis cod. proc. civ.:
""1.- Con sentenza 20 febbraio - 11 marzo 2008 n. 427 il Tribunale di Foggia, in
parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Foggia, ha incrementato
di Euro 309,46 oltre interessi la somma già liquidata in primo grado in risarcimento dei
danni in favore di F.M., a seguito di un incidente stradale addebitato a colpa esclusiva
di C.M., assicurato con la s.p.a. Aurora Assicurazioni.
Il F. propone tre motivi di ricorso per cassazione.
Resiste con controricorso UGF Assicurazioni s.p.a. (già Aurora Ass.ni).
Il C. non ha depositato difese.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 2059 cod. civ. e L. n.
57 del 2001, art. 5, nel capo in cui il giudice di appello gli ha negato il risarcimento dei
danni morali - in relazione ad un sinistro che gli provocato lesioni personali - con la
motivazione che la L. n. 57 del 2001, non prevede la liquidazione del danno morale.
2.1.- Il motivo è manifestamente fondato.
Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una precisa norma del
codice civile (art. 2059 cod. civ.), che la L. n. 57 del 2001, non ha certo abrogato.
L'art. 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno
biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità
fisica - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa
l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche
delle sofferenze morali subite dal danneggiato.
Le sentenze della Corte di cassazione a S.U. n. 26972 e 26973/2008 - citate dalla
resistente - confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di
diverse tipologie autonome e a sè stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di
quella del danno c.d. esistenziale), per attribuire una specifica somma in risarcimento
di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto - nel liquidare l'unica
somma spettante in riparazione - di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale
assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi e familiari,
sofferenze psichiche, ecc.).
La sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al c.d. danno
biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti
alle lesioni fisiche, sulla base dell'errata interpretazione delle norme richiamate dal
ricorrente e deve essere per questa parte cassata.
3.- Il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione nella parte in cui
la sentenza impugnata ha quantificato i danni patrimoniali facendo pieno affidamento
sulle conclusioni del CTU, è inammissibile, poichè attiene agli accertamenti in fatto ed
alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito, cioè a materia non
suscettibile di riesame in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente motivata, come
è da ritenere nel caso di specie.
Il ricorrente non prospetta alcun vizio logico o giuridico intrinseco alla motivazione,
tale da renderla incoerente o contraddittoria; solo dissente dalle conclusioni di merito
alle quali è pervenuto il giudice di appello: aspetto in relazione al quale la sentenza
impugnata non è suscettibile di censura (cfr., fra le tante, Cass. civ. 26 maggio 2005
n. 11197; Cass. Civ. 2 luglio 2008 n. 18119).
4.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente censura la decisione sulle spese, risulta
assorbito.
5.- Propongo che il ricorso sia deciso con procedimento in Camera di consiglio, con
l'accoglimento del primo motivo, la dichiarazione di inammissibilità del secondo
motivo; assorbito il terzo"".
- La decisione è stata comunicata al Pubblico Ministero e ai difensori delle parti.
Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1.- Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti
esposti nella relazione.
2.- Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza
impugnata, nel capo corrispondente al motivo accolto, ed il rinvio della causa al
Tribunale di Foggia, in diversa composizione, affinchè decida la controversia
uniformandosi al seguente principio di diritto: ""La parte danneggiata da un
comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha
diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod.
civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo
conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso
concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di
relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.)"".
3. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara inammissibile il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al
Tribunale di Foggia, in diversa composizione, il quale deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.