Hanno ragione i liquidatori delle assicurazioni? Pare proprio di no
Per chi si occupa di curare il risarcimento del danno dei danneggiati da incidente stradale è diventata una triste abitudine sentirsi ripetere dal liquidatore di turno, spesso con fare saputello, ""avvocato, lo sa che con il nuovo 139 [il riferimento è all'art. 139 del codice delle assicurazioni il cui secondo comma ha subito lo scorso anno questa aggiunta ""In ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente""] il colpo di frusta non si paga più!""
In realtà non è così..
Anzitutto perchè bisogna ricordarsi anche del comma 3 quater dell'art. 32 del d.l. 1/12 (lo stesso articolo che al comma 3 ter ha introdotto la modifica appena citata) il quale, senza modificare il codice delle assicurazion, in ogni caso recita:
""Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"".
Quindi l'""accertamento clinico strumentale obiettivo""cos'è se non il ""riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione""???
Stiamo evidentemente parlando della stessa cosa!!!
Quindi, per essere chiari, come oramai viene detto in molti convegni e da molti giudici, bisogna dirlo chiaro e forte: NON E' CAMBIATO NULLA!
O meglio, è cambiato il fatto che le assicurazioni non pagano più nulla, e quindi i soldini che legittimamente spettano al danneggiato bisogna andare a prenderereli (evidentemente ""a mezzo causa"").
Per approfondire il punto segnalo l'interessantissimo scritto del giudice Marco Rossetti, tra i più noti esperti della materia assicurativa, che potete trovare QUI dal titolo "" Le nuove regole sull'accertamento del danno da lesione di lieveentità: profili giuridici"".
Fonte: Renato Savoia