13/06/2018

Danno da vacanza rovinata

L'art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il danno da vacanza rovinata come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”, a patto che l'inadempimento sia “di non scarsa importanza”.

Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale ed infatti, si noti, trattasi di un danno non di natura patrimoniale bensì morale per il pregiudizio arrecato al turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come un occasione di piacere, svago o riposo.

Ai sensi dell’art. 43 del codice del turismo, in caso pertanto di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore ed il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento, è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Sarà comunque onore del viaggiatore provare che la propria vacanza è stata rovinata, mediante prove strumentali come fotografie poiché non è di per sé sufficiente sostenere che la vacanza non era “all'altezza delle aspettative”.

Il turista dovrà per tanto presentare reclamo il prima possibile, così da poter consentire all'organizzatore di porre in essere tutte le azioni necessarie per rimediare nell'immediatezza, e comunque non oltre a 10 giorni dal rientro previsto mediante lettera raccomandata o pec.

Tuttavia con riguardo alla prescrizione, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per inadempimento del contratto di viaggio, si prescrive, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Codice del Turismo:

-in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza per i danni alla persona (salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art. 2951 c.c.)

-in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza per i danni diversi da quelli alla persona.

Con riferimento al quantum, il danno da vacanza rovinata può essere valutato equitativamente, in somma pari ad una certa percentuale, variabile di caso in caso, del costo complessivo del viaggio (così sentenza Trib. Torino Sez. IX Sent., 01/02/2008).

Presso la presidenza del Consiglio dei ministri opera inoltre il fondo nazionale di garanzia, per consentire in caso di insolvenza o fallimento dell'operatore il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del turista nel caso di viaggi all'estero.

E in caso di aereo in ritardo o cancellato che cosa accade???

Se il ritardo del volo è pari o superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto alla stessa compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo, ma non anche al risarcimento del danno da vacanza rovinata.

Il prolungato ritardo del volo deve infatti equipararsi all’ipotesi di cancellazione del medesimo in quanto, in ambedue i casi, il passeggero subisce un danno legato alla perdita del suo tempo, condividendo l’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza n. 402 del 19.11.2009.

Sebbene quindi in questi casi sia possibile riconoscere una compensazione pecuniaria, non sussiste come anticipato il ‘danno da vacanza rovinata’ in quanto esso è risarcibile solo in presenza di un inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’organizzatore del viaggio con la stipulazione di un pacchetto turistico.

Tale disciplina non può pertanto essere applicabile in via analogica al contratto di trasporto, in cui l’obbligazione del vettore è quella di trasferire da un luogo all’altro il viaggiatore ed il bagaglio, senza alcun riferimento ai motivi che hanno determinato la stipulazione da parte del creditore del contratto di trasporto medesimo (così sentenza del 1° febbraio 2011 n. 1635, il Giudice di Pace Milano, Sezione VIII).