16/07/2020

Danno da Vacanza Rovinata

Spesso capita che, seppur organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venga rovinata per una serie di disservizi.

L’art. 47 del Codice del Turismo, prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile.

Si tratta di una tipologia di danno che contempla non solo la perdita patrimoniale (ad es. esborso dei costi sostenuti), ma anche e soprattutto quella non patrimoniale, configurandosi cioè nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita. ll danno da vacanza rovinata, quindi, costituisce una specie particolare rispetto ai danni alla persona. In sostanza, le occasioni di svago e di relax sono fatte rientrare negli interessi non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. che ammette il risarcimento di qualunque lesione non economica posta a tutela dei diritti costituzionalmente garantiti.

E così, a puro titolo esemplificativo alcuni esempi :

  • La mancata partenza dell'aereo e/o l'eccessivo ritardo nelle partenze stesse .

  • Lo smarrimento, la ritardata consegna o il danneggiamento dei bagagli .

  • La mancanza dei servizi essenziali negli alloggi (acqua, corrente elettrica, e così via) e/o di quelli previsti in contratto.

  • Le caratteristiche dei luoghi e degli alberghi diverse rispetto a quelle prospettate al cliente, i disservizi imputabili a negligenza dell'organizzatore del viaggio e, quindi, da questi evitabili .