Danni causati da animali selvatici: la nuova apertura della giurisprudenza pubblico per i danni cagionati da fauna selvatica. Nel caso di sinistro causato da animali selvatici, secondo l'orientamento giurisprudenziale attuale, trova applicazione il criterio di imputazione oggettivo della responsabilità ex art. 2052 c.c., non ritenuto, pertanto, circoscritto solamente ai cosiddetti animali domestici.
Ne consegue che il danneggiato, in applicazione del criterio oggettivo di cui all'art. 2052 c.c., avrà l'onere di provare che il danno sia stato causato dall'animale selvatico. Tale onere - come i giudici nella citata ordinanza chiariscono - potrà ritenersi soddisfatto allorchè sia stata dimostrata la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992, o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Nell’ipotesi di danni conseguenti ad incidenti stradali causati dalla fauna selvatica, il danneggiato, oltre a provare che la condotta dell'animale sia stata causa del sinistro, ex art. 2054 c.c., avrà, peraltro, l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè di avere, nella specie, adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida.
L'esonero dell'ente pubblico da responsabilità sarà dato esclusivaemrnte dalla prova che il fatto sia accaduto per caso fortuito, ipotizzabile quando l'evento dannoso abbia i tratti dell'imprevedibilità e della inevitabilità. Per liberarsi da responsabilità, dunque, l'ente dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di eventuale controllo, senza che potesse considerarsi prevedibile o evitabile anche adottando idonee misure di gestione.
Dott.ssa Mariabruna Stefanizzi