Parte la mediazione obbligatoria. Vediamo nel dettaglio come
Lorenza Morello, owner di Morello Consulting 20 settembre 2013
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, la mediazione civile e commerciale ritorna obbligatoria, da oggi, per le controversie su specifiche materie.
Analizziamo i singoli aspetti:
Da sempre al centro delle contestazioni dell’avvocatura, l’obbligatorietà è stata il fulcro della pregeressa normativa fino alla bocciatura da parte della Consulta per eccesso di delega del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Il Governo ha quindi inteso reintrodurre l’istituto attraverso un decreto legge e la relativa legge di conversione per “sanare” il rilievo di eccesso di delega sanzionato dalla Corte Costituzionale. L’obbligo sarà pertanto in vigore per quattro anni con un’analisi dei dati alla scadenza del biennio, quando il Ministero della Giustizia dovrà esaminarne i risultati e le criticità emerse.
Rispetto alle materia per cui la mediazione diventa una condizione di procedibilità dell’azione civile, due novità: l’estromissione della responsabilità da sinistri stradali, e l’inclusione alla responsabilità medica di quella sanitaria.
In sintesi, il tentativo di mediazione risulta obbligatorio in materia di: condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Da tempo invocata, viene introdotta la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale causa. Questa, in realtà, è una restrizione alla facoltà di poter mediare “senza limitazioni territoriali” prevista originariamente dal legislatore nel 2008, norma che, nella sua ratio, voleva essere di favore al taglio dei costi e delle spese di viaggio per le parti aderenti alla mediazione.
Per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti dovranno essere assistite da un Avvocato durante le sessioni di mediazione, in deroga alla ratio della mediazione come istituto di common law che lascia alle parti ogni facoltà di scelta in merito alle modalità di partecipazione agli incontri.
Inoltre, tanto nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli Avvocati di tutte le parti, avrà efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi in quanto, con la sottoscrizione del testo, i legali ne certificherebbero la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.
Con un passo indietro rispetto ai dibattiti succedutesi in questi anni sul tema, viene riconosciuto di diritto il titolo di mediatore agli avvocati, che pertanto non avranno necessità di frequentare lo specifico corso di 50 ore e superare il relativo test di valutazione. Paragonando la preparazione giuridica contenziosa fornita dalle nostre università (che solo in rari casi attivano al proprio interno corsi specifici di mediazione e alternative dispute resolutions) a quella di mediazione. Quantomeno, però, gli Avvocati iscritti ad Organismo di mediazione dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia di mediazione e intraprendere percorsi di aggiornamento teorico-pratici.
Il procedimento di mediazione si dovrà aprire con un incontro preliminare tra le parti ed il mediatore finalizzato ad informare le prime della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo. Qualora al primo incontro emergesse l’impossibilità di un accordo, nessun compenso sarà dovuto all’Organismo di mediazione. In evidente contrasto con la previsione di legittima retribuzione dell’Avvocato che accompagni il cliente in mediazione.
La conclusione del primo incontro senza accordo è ritenuta sufficiente per l’avveramento della condizione di procedibilità dell’azione.
Nella normativa previgente, il Giudice aveva la possibilità di invitare le parte ad effettuare un tentativo di conciliazione. Con la riforma de quo il Giudice, anche in sede di appello, non si limiterà ad un invito, ma avrà la possibilità di disporre che le parti si rivolgano ad un Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo. L’assolvimento di tale disposizione diviene condizione di procedibilità dell’azione anche in sede di appello.