l Comitato Tecnico ministeriale di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 254/2006 ha calcolato e definito i forfait applicabili nella regolazione dei rapporti economici tra imprese per i sinistri con data di accadimento 2013 (v. allegata Relazione del Comitato). A tale riguardo, si rammenta che la struttura dei forfait è rimasta invariata rispetto al 2012, non essendo ancora intervenuto un provvedimento di attuazione dell'art. 29 della legge n. 27/2012. Si riepiloga brevemente di seguito la suddetta struttura: - Forfait unico CID (danni a cose + danni alla persona del conducente) suddiviso in 3 gruppi territoriali per la tipologia degli autoveicoli (vale a dire veicoli diversi da ciclomotori e motocicli: autovetture, autocarri, motocarri, autobus, macchine operatrici). - Forfait unico CID (danni a cose + danni alla persona del conducente) suddiviso in 3 gruppi territoriali per la tipologia dei motoveicoli (ciclomotori e motocicli). - Forfait CTT per i trasportati a bordo degli autoveicoli. - Forfait CTT per i trasportati a bordo dei motoveicoli. Per i sinistri verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013, le compensazioni tra imprese verranno regolate facendo riferimento ai seguenti valori: 1. Forfait CID autoveicoli - per i danni agli autoveicoli e alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo, dai seguenti forfait distinti per tre macroaree geografiche: - Gruppo territoriale 1: 2.239 euro - Gruppo territoriale 2: 1.930 euro - Gruppo territoriale 3: 1.683 euro 2. Forfait CID motoveicoli - appartenenti al proprietario o al conducente del veicolo, dai seguenti forfait distinti per tre macroaree geografiche: - Gruppo territoriale 1: 4.079 euro - Gruppo territoriale 2: 3.740 euro - Gruppo territoriale 3: 3.455 euro La suddivisione delle province tra le aree territoriali è allegata alla Relazione tecnica acclusa. Si fa presente che la distribuzione delle province tra le macroaree territoriali differisce a seconda che si tratti di motoveicoli o di autoveicoli. 3. Forfait CTT trasportati su autoveicoli - Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli si applicherà un forfait pari a 2.990 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro. Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su autoveicoli, il rimborso comprenderà il forfait di 2.990 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond - una franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull'importo del risarcimento. 4. Forfait CTT trasportati su motoveicoli - Per i danni d'importo pari o inferiori al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su motoveicoli si applicherà un forfait pari a 3.700 euro, con una franchigia assoluta pari a 500 euro. Per i danni d'importo superiore al plafond di 5.000 euro subiti dal terzo trasportato su motoveicoli, il rimborso comprenderà il forfait di 3.700 euro + il differenziale tra il danno effettivamente risarcito e detto plafond - una franchigia del 10%, con il massimo di 20.000 euro, da calcolarsi sull'importo del risarcimento. Per i sinistri verificatisi negli anni precedenti al 2013 continuano a trovare applicazione i forfait stabiliti dal Comitato tecnico per ognuno degli anni presi in considerazione dalle relative delibere. Fonte: ANIA