25/11/2010

CHIARIMENTI IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE 601 RIFORMA DELL'ORDINE FORENSE

 

Con la presente si comunica che in data odierna sono circolate e-mail ove illustravano il famigerato comma 6 dell'art.2 D.L 601 ( riforma dell'ordine forense ) in cui si evidenziava che l'attività di consulenza e assistenza legale e stragiudiziale è riservata agli avvocati con grave pregiudizi per le infortunistiche stradali.

Siamo a specificare che il disegno di legge NON E' LEGGE pertanto allo stato nulla muta in merito alla normativa vigente , ciò posto si specifica e chiarisce inoltre che l'articolo citato è incompleto in quanto il testo integrale e il seguente “ 6. Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate , l’attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell’eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un’associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all’interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.”

Il seguente articolo dovrà essere eventualmente approvato dalla camera senza che questa lo modifichi perchè un eventuale modifica o emendamento determinerebbe il ritorno per l'approvazione del testo nuovamente al senato e così via. Si tenga presente altresì che il 14 Dicembre 2010 verrà votata la fiducia al governo ed un eventuale sfiducia dell'esecutivo determinerebbe una crisi di governo con conseguente scioglimento delle camere da parte del Presidente della Repubblica e pertanto la camera dovrebbe approvare il D.L. 601 entro tale termine essendo non certa la conferma dell'attuale Governo.

Infine l'articolo specifica “ Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori” pertanto tali settori sono legittimati a continuare a svolgere l'attività di consulenza stragiudiziale nello specifico nel settore dell'infortunistica ricorre l'applicazione della circolare di seguito descritta :

 

Circolare MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI

SERVIZIO POLIZIA AMM.VA SOCIALE

DIV. PRIMA - SEZ. TERZA

559/C.95.12015(1) Roma. 2 1 MAG.1999

OGGETTO: Disbrigo di pratiche amministrative relative a

vertenze afferenti l'infortunistica stradale. Quesito.

ALLA QUESTURA DI

(Rif. Cat. 13/B Div. P.A.S. (G)

del 4 dicembre 1998)

B O L O G N A

ALLA QUESTURA DI

(Rif. Cat. Mass. M. 1/10401/96 Div. P.A.S.

del 7 giugno 1996)

P E R U G I A

e, per conoscenza;

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

Con le note,indicate a margine, codeste Questure hanno chiesto a

questo Servizio di conoscere se il titolare di una licenza ai sensi dell'ari. 115

T.U.L.P.S. possa esercitare, in relazione a pratiche di infortunistica stradale,

attività stragiudiziale per definire il grado di responsabilità del danneggiato e

per concordare una transazione, ovvero se tale tipo di attività sia devoluta alla

competenza di figure professionali iscritte in appositi albi e quindi sottratta

agli esercenti le agenzie di affari.

A parziale rettifica di quanto comunicato rispettivamente con note

n.559/0.95.12015(1) in data 8 marzo 1999 e n.559/C.13320.12015(1) in

data 23 luglio 1996, si rappresenta che, vertendosi nel campo della

definizione in via stragiudiziale della pretesa risarcitoria dei danneggiate

nei confronti delle imprese assicuratrici antagoniste, ben può l'agenzia

d'affari autorizzata ai sensi dell'art. 115 T.U.L.P.S. porre in essere tutte le

iniziative tendenti a contattare le compagnie assicuratrici ai fine di definire il

grado di responsabilità del danneggiato e di stabilire una qualsiasi forma di

transazione sull'indennizzo spettante a chi ha subito il danno.

Si osserva infatti come spesso il privato cittadino, che non voglia

esperire un giudizio civile nei confronti di un’impresa assicuratrice al fine di

ottenere soddisfazione del diritto al risarcimento, si trovi, a fronte della

notevole resistenza delle compagnie assicuratrici a riconoscere la

responsabilità del proprio assicurato o, quanto meno, il quantum dei danni,

nonché dell'elevato grado di preparazione professionale specifica detenuta

dagli esperti assicurativi, nella quasi impossibilità di fatto di rappresentare e

difendere il proprio diritto, senza l'ausilio e l'assistenza di un'agenzia

infortunistica;

Ciò premesso, si ritiene che l'agenzia di affari è legittimata a compiere

tutti quegli atti per il cui esercizio non è richiesta dalla legge l'iscrizione in

appositi albi o ruoli o il possesso di un titolo abilitativo ad hoc (si pensi ad

esempio ai periti assicurativi, agli esercenti la professione forense); al

contrario, è precluso agli esercenti le agenzie medesime il compimento di tutti

quegli atti che, in quanto espressione tipica di esercizio di una professione,

sono riservati al professionista medesimo.

 

Allo stato attuale gli elementi in nostro possesso non consentono alcuna previsione ed ipotesi più approfondita e dettagliata di quella effettuata nella presente  

 

                                                                       Infortunistica Italiana Franchisor

 

                                                                                      Sandro Pieraccini