Il nuovo codice della strada impone di soccorrere tutti gli animali d'affezione e non, coinvolti in sinistri stradali.
Nello specifico la legge n°120/2010 all'art. 31, comma 2, ha introdotto nel Codice della strada il nuovo art. 189 che recita:
il nuovo codice della strada impone di soccorrere tutti gli animali d'affezione e non, coinvolti in sinistri stradali.
Nello specifico la legge n°120/2010 all'art. 31, comma 2, ha introdotto nel Codice della strada il nuovo art. 189 che recita:“l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento da cui derivi un danno a uno o più animali d'affezione, da redditto o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno. Chiunque non ottemperi ai suddetti obblighi è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389,00 a euro 1.559,00”.
L'obbligo di soccorso non grava solo sul soggetto che ha cagionato l'incidente, ma su tutti i soggetti coinvolti, anche se nel secondo caso la pena pecuniaria prevista è inferiore.
Il primo adempimento da porre in essere sarà quindi quello di contattare il servizio veterinario dell'Ausl di competenza territoriale, oppure fare riferimento alle forze dell'ordine quali Vigili Urbani oppure Carabinieri.
Il proprietario di un animale ferito inoltre avrà il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per le spese veterinarie sostenute per le sue cure mediche veterinarie, mentre dibattuto da tempo in dottrina e giurisprudenza è se sia possibile risarcire anche il danno non patrimoniale (morale) da perdita dell'animale d'affezione.
Attenzione però... al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale sarà necessario dimostrare di aver ottemperato a tutti obblighi che il codice impone a chi trasporta animali sulla propria autovettura.
Il codice della Strada infatti all'art. 169 C.d.s consente di portare liberamente in auto un cane o un gatto, ovvero un numero superiore, purché custoditi nella apposita gabbia o contenitore oppure nel vano posteriore appositamente divisi da “una rete o simili”.