21/07/2014

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico

 

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il

Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai

sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per

lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1

del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del

Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in

misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei

prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata

dall'ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante

disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale

e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con

modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante

«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo,

in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre

2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale

n. 133 dell'11 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6

giugno 2013, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice

delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al

predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla

variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di

aprile 2013;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del

Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando

la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del

predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma

1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e

rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013,

sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto

riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità,

di cui alla lettera a);

quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda

l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla

lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2014

Il Ministro: Guidi