IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private;
Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice, ai
sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1
del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) in
misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei
prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata
dall'ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con il quale
e' stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo,
in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale
n. 133 dell'11 giugno 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 6
giugno 2013, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice
delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al
predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla
variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di
aprile 2013;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 6 giugno 2013, applicando
la maggiorazione dello 0,5% pari alla variazione percentuale del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2014;
Decreta:
Art. 1
A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel comma
1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per quanto
riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità,
di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla
lettera b).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro: Guidi