Sole, caldo, voglia di mare, voglia di spiaggia ma se a fare il bagno si va in auto, attenzione alle calzature che si indossano. Dal 1993, è vero, non esistono più prescrizioni specifiche relativamente al tipo di scarpa da utilizzare mentre ci si trova alla guida, in teoria quindi si potrebbero azionare i pedali addirittura a piedi nudi. Tuttavia, relativamente all'abbigliamento da indossare, il Codice della Strada stabilisce oggi una generale regola di buon senso che, in caso di incidente, rischia di trasformare per esempio le infradito in un elemento di colpa, con possibili conseguenze economiche per quel che riguarda il risarcimento dei danni.
Si vada con ordine. Guidare con le infradito quindi si può? Meglio sarebbe dire non è vietato. La risposta corretta la fornisce la Polizia di Stato sul suo sito internet: "Non esiste più alcun divieto dal 1993 circa l'uso di calzature di tipo aperto (ciabatte, zoccoli, infradito) durante la guida di un veicolo né è vietato guidare a piedi nudi. Il conducente deve autodisciplinarsi nella scelta dell'abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un'efficace azione di guida con i piedi (accelerazione, frenata, uso della frizione)". L'ultima parte della frase, però, rende di dubbia interpretazione una risposta apparentemente chiara e certa, soprattutto se combinata con quanto prescritto agli articoli 140 e 141 del Codice della Strada. Il primo prescrive che "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e che in ogni caso sia salvaguardata la sicurezza stradale". Il secondo, al comma 2, recita: "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Le infradito, ma anche le ciabatte o le scarpe tacco 10 permettono di mantenere sempre il controllo dell'auto? La verità è che talvolta possono creare ostacoli nell'utilizzo dei pedali. La sanzione da "infradito", allora, è applicabile? In teoria no, e se fosse contestata la violazione degli articoli 140 e 141 del Codice della Strada, si potrebbe ricorrere al giudice di pace con ottime chances di vedersi accettare il ricorso e annullare la multa.
Se, però, il verbale fosse redatto a seguito di un incidente stradale, allora si potrebbero passare dei guai economici, anche seri. Senza la stipula nel contratto RC Auto della clausola di rinuncia alla rivalsa, infatti, l'assicurazione potrebbe prendere spunto proprio dall'annotazione della Polizia sull'inadeguatezza delle calzature utilizzate per rivalersi per il pagamento di parte del risarcimento nei confronti dell'automobilista. Per evitare il rischio di noie finanziarie e, soprattutto, per guidare in sicurezza il consiglio è, quindi, sedersi al volante con indosso un paio di scarpe comode, chiuse e senza tacco. Scalzi, infatti, il piede sudato per il caldo potrebbe scivolare pericolosamente dal pedale del freno. Un pericolo reale di impedimento nell'utilizzo del freno si riscontra anche se si calzano ciabatte, infradito o scarpe con tacco 10, che potrebbe incastrarsi sotto il pedale. E questo evento è stato in passato censurato dalla Cassazione con la sentenza n. 6401 del 24/5/78: "lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa". Multa o meno, quindi, dal momento che incidenti del genere non sono infrequenti meglio tenere in auto un paio di scarpe comode di ricambio da utilizzare per la guida.
foto di Infortunistica Italiana Franchising - Direzione Generale.
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