01/02/2007

IL RISARCIMENTO ORA E' DIRETTO

Dal 1° febbraio 2007 scatta un'importante novità destinata a cambiare il rapporto fra utenti e Assicurazioni: con l'arrivo dell'indennizzo diretto molte regole e consuetudini che fino a ieri facevano parte del quotidiano dell'automobilista dovranno cambiare. Le cose da sapere in dieci domande e altrettante risposte.

1) Quali sono le novità?
Con l'indennizzo diretto, procedura introdotta dal Codice delle assicurazioni, l'automobilista danneggiato può richiedere il risarcimento alla propria Compagnia invece che a quella di chi ha cagionato il danno. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 per gli incidenti che si verificano a partire dal 1° febbraio successivo.

2) A chi si rivolge la nuova procedura?
Agli automobilisti che hanno subìto un danno, a condizione che nell'incidente non siano state coinvolte più di due auto immatricolate in Italia (o nella repubblica di San Marino o in Vaticano) e che le eventuali ferite degli occupanti siano lievi, valutabili cioè tra uno e nove punti d'invalidità.
3) Che cosa fare se sono coinvolti più veicoli?
Si adottano le stesse procedure precedentemente in vigore, inviando la richiesta di risarcimento alla Compagnia del responsabile del danno.

4) Perché nasce la nuova procedura?
Nelle intenzioni del legislatore, per semplificare i rapporti tra automobilisti e Assicurazioni, ridurre il contenzioso nell'amministrazione degli incidenti (che contribuisce di fatto ai rincari tariffari) e innescare un circolo virtuoso che porti a un contenimento dei premi nel medio e nel lungo termine.

5) Come si accede all'indennizzo diretto?
Dopo l'incidente, il danneggiato nelle condizioni del punto 2) deve inviare alla propria Compagnia una raccomandata (con avviso di ricevimento) per la richiesta d'indennizzo. In alternativa può inviare un telegramma o un fax, oppure consegnare a mano la lettera (a patto che se la faccia siglare da un addetto per ricevuta). Nel caso la richiesta sia incompleta, entro 30 giorni dalla ricezione l'Assicurazione chiede l'integrazione al danneggiato.

6) Che cosa deve contenere la richiesta?
I nomi degli assicurati; le targhe dei due veicoli coinvolti; la denominazione delle rispettive Compagnie; la descrizione dell'incidente; le generalità di eventuali testimoni; l'indicazione dell'eventuale intervento delle Forze dell'ordine; le modalità per visionare il mezzo incidentato. Se ci sono lesioni: l'età, l'attività e il reddito indicativo del ferito; il tipo di lesioni; la spettanza o meno di prestazioni da parte di Assicurazioni sociali obbligatorie; l'attestazione medica circa la presenza o meno di lesioni permanenti; l'eventuale consulenza medico-legale di parte.

7) Quali sono gli obblighi dell'Assicurazione?
Ricevuta la richiesta, la Compagnia ha 60 giorni di tempo (90 se ci sono lesioni) per inviare al danneggiato una congrua offerta (anche offrendo la riparazione del mezzo, se prevista nel contratto) o comunicare i motivi per i quali non intende procedere. Per i soli danni alle cose, il tempo viene dimezzato (30 giorni) se la richiesta di risarcimento è sottoscritta da entrambi i conducenti. Qualora l'incidente non rientri nella procedura dell'indennizzo diretto, l'Assicurazione ne dà notizia al danneggiato con raccomandata (entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta) e trasmette la documentazione acquisita all'Impresa del responsabile. Ogni violazione di questi termini può essere segnalata all'Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni).

 

8) Che fare se l'offerta è insoddisfacente?
Se l'offerta di risarcimento proposta dalla Compagnia è insoddisfacente, il danneggiato può rivolgersi a un legale per far valere i propri diritti e ottenere una cifra più congrua. In alternativa, può rivolgersi a un'associazione di consumatori e chiedere la ""conciliazione"", ottenendo una risposta entro 30 giorni. Qualora l'Assicurazione mostri inefficienze o carenze organizzative tali da influire sulla trattazione dell'incidente, al momento di rinnovare la polizza si potrà, come sempre, decidere di cambiare Compagnia.

9) Quali sono i vantaggi del sistema?
Benefici nel lungo periodo a parte, avere a che fare con la propria Assicurazione, quindi con un soggetto noto, semplifica la fase di amministrazione dell'incidente e permette di valutare in modo più preciso l'efficienza e la disponibilità dell'Impresa alla quale si versano i soldi del premio.

10) Quali sono i pericoli del sistema?
I detrattori sostengono che fosse inutile fare un doppione di quel che già esiste oggi: sarebbe stato sufficiente impegnarsi per far funzionare le regole esistenti. ""Quattroruote"" (e alcune associazioni di consumatori) puntano il dito contro le procedure di attribuzione delle responsabilità. Il pericolo esiste: le Compagnie, lasciate indisturbate nell'amministrare l'incidente, potrebbero ignorare le ragioni dei danneggiati e attribuire salomonici concorsi di colpa, penalizzando anche gli automobilisti più virtuosi.

 

Articolo tratto da: http://www.quattroruote.it/