24/06/2009

La Cassazione (ri)conferma: il danno morale deve essere liquidato anche nelle micropermanenti - Corte di Cassazione, 3 marzo 2009, n. 5057

CORTE DI CASSAZIONE

Sezione III

3 marzo 2009, n.5057

Svolgimento del Processo

N_L, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello di Catanzaro

30 giugno-15 luglio 2003 che ha dichiarato il pari concorso di colpa di M. D. e dello stesso N.

nella causazione dell'Incidente stradale del (OMISSIS), determinando nella minor somma di

Euro 3.744,31 il risarcimento per i danni subiti dal N. tenuto conto del concorso di colpa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il N. Con quattro motivi di ricorso.

Resiste con controricorso la FIRS Italiana di assicurazioni spa In liquidazione coatta

amministrativa.

II Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, al sensi dell'art. 375 c.p.c., per il rigetto

del ricorso.

Motivi della.decisione

Con Il primo motivo il ricorrente denuncia assoluta carenza di interesse ad appellare della FIRS

Italiana assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, non avendo la stessa pagato alcunchè

in ordine alla sentenza del Tribunale di Lametia Terme.

Unica legittimata a proporre appello, ad avviso dei ricorrente, Sarebbe stata la società Assitalia,

assicurazioni di Italia, polchè era stata questa ultima società a provvedere al pagamento di sorte

capitale, interessi e spese.

Il motivo è manifestamente infondato.

Sul punto si è già pronunciata questa Corte osservando che: 'In tema di assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicoli e motore e dei

natanti, la legittimazione passiva rispetto all'azione risarcitoria dei danneggiato spetta, nell'ipotesi

di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa dell'originaria impresa assicuratrice,

all'impresa designata per la liquidazione del sinistri per conto del Fondo di garanzia, secondo la

disciplina della L. n. 990 del 1969, art. 19 e segg., mentre Il Commissario liquidatore riveste la

qualità di litisconsorte necessario.

Tuttavia, in dipendenza della circostanza che la condanna emanata contro l'impresa designata

produce effetti anche nel confronti del Commissario liquidatore poichè la sentenza pronunciata

nel riguardi della prima spiega valore di accertamento del credito nei rapporti fra la stessa e la

liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi che sussiste la legittimazione e l'interesse del

Commissario liquidatore a proporre eventuali impugnazIoni, ivi compresa il ricorso per

cassazione (Cass. n. 27448 dei 2005).

Dopo il pagamento del risarcimento, tuttavia, la Impresa designata ha diritto, In via di surroga, di

inserire II relativo credito nella liquidazione coatta amministrativa della Impresa obbligata - in

origine - al pagamento e di ottenere, altresì, il rimborso dal Fondo di garanzia per Il residua non

recuperato, dopo aver Insinuato al passivo della procedura concorsuale la somma effettivamente

versata al danneggiato (in caso di pagamento effettuato In ottemperanza a titolo giudiziale)_

Con il secondo motivo iI ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cod,

civ., censurando la decisione dei giudici dì appello che aveva ritenuto il pari concorso dl colpa

dei due conducenti.

Il M. aveva ammesso la propria responsabilità, avendo dichiarato alla propria assicurazione di

avere investito, in fase di sorpasso, il N. che si trovava sulla stessa strada alla guida del proprio

ciclomotore.

Un teste aveva confermato che il M. aveva ammesso senza esitazioni la propria responsabilitànella produzione dell'incidente.

Doveva, pertanto, escludersi che il N. avesse in qualsiasi modo contribuito a determinare la

collisione, non essendovi alcun motivo per affermare che lo stesso avesse potuto spostarsi sulla

sua sinistra.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ,,

In relazione al danno patrimoniale richiesto dall'attore. I giudici di appello avrebbero dovuto

applicare il criterio del triplo della pensione sociale, tenuto conto che Il N., commerciante,

produceva un reddito che era stato certamente depauperato dall'Incidente occorsogli.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 e 2733

cod. civ., censurando la decisione del giudici di appello che non aveva tenuto conto della

confessione del M. e delle dichiarazioni rese dal teste G.,

La prima parte del secondo motivo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente in quanto

connessi tra dl loro, non sono fondati. Attraverso essi il ricorrente tende ad una nuova

valutazione delle risultanze probatoria, Inammissibile in questa sede.

Con motivazione adeguata, che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno esaminato

tutte le risultanze processuali, concludendo che doveva essere affermata la presunzione di eguale

concorso di colpa dei due conducenti ai sensi dell’ art, 2054 c.c., essendo irrilevante la mancata

risposta del N. all'interrogatorio formale deferitogli, considerato che la legge consente di

desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte all'interrogatorio e che, nel

caso di specie, le circostanze sulle quale l'interrogatorio avrebbe dovuto essere reso dal M. non

erano affatto rilevanti, al fini dell'accertamento delle modalità concrete del sinistro.

Del resto, non ha valore di confessione l'ammissione che un determinato evento dannoso sia

ascrivibile alla propria colpa, trattandosi semplicemente di un giudizio, a formare il quale

concorrono ragioni di ordine giuridico, cfr. Cass. 16 marzo 1995 n. 3075 e 17 luglio 1990 n.

7302.

Quanto alla seconda parte dei secondo motivo, con la quale si censura la decisione della

Corte di appello che ha escluso la risarcibilità del danno morale, In considerazione

dell'accertamento della responsabilità della controparte sulla base di una presunzione di

legge ex art. 2054 c.c., la censura è - invece - fondata, alla luce del più recente orientamento

di questa corte (Cass. 2007 n. 23918 e-2«8 n. 1158191,secondo il quale -in tema di

risarcimento del danno, non osta alla risarcibilità dei danno non patrimoniale, al sensi

dell’art, 2059 cod. cív- e art. 185 cod. pen., il mancato positivo accertamento della colpa

dell'autore del danno, se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 cod. civ. , debba ritenersi

sussistente, in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, Il fatto sia

qualificabile come reato.

Nel caso dl specie, il danno morale - già riconosciuto dal primo giudice sul presupposto che

si trattava di illecito idoneo a configurare illecito penale - è stato quindi erroneamente

escluso dal giudice di appello.

Infine, per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto la violazione

dell'art. 1226 cod, civ sul rilievo che iI giudice di appello bene avrebbe potuto liquidare il danno

patrimoniale in vie equitativa, tenuto conto dell'attività di commerciante svolta dal ricorrente e

della riduzione di reddito in conseguenza dell'incidente, lo stesso é inammissibile e comunque

infondato, avendo la Corte Territoriale rigettato la domanda sia per assoluto difetto di prova in

ordine alla perdita di capacità specifica di guadagno, sia perché si trattava di ""micropermanente""

(Inabilità permanente dell'8%) e che tale, secondo autonoma ""ratio decidendi' non è stata

neppure censurata dal ricorrente.

Donde un ulteriore profilo di inammissibilità della censura.

Conclusivamente deve essere accolto il ricorso limitatamente alla seconda parte dei secondo motivo, con li rigetto del resto.

la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altro giudice che

provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M..

La Corte accoglie la seconda parte del Secondo motivo di ricorso, Che rigetta nel resto.

Cassa in relazione ago censura accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla

Corte di Appello di Catanzaro, In diversa composizione.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2009

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2009-04-01

 

Articolo tratto da: www.stefanomannacio.it