30/03/2008

Giudice di Pace: rinvio alla Corte Costituzionale del nuovo Codice delle assicurazioni

Danni al terzo trasportato: non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 del nuovo Codice delle assicurazioni, in relazione agli articoli 3, 24 e 76 Costituzione.

Deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 141 Decreto Legislativo n. 209 del 7.9.2005 n. 209 per contrasto con gli articoli 3, 24 e 76 Costituzione, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, l'azione diretta nei confronti della sola assicurazione del vettore, indipendentemente dalla possibile responsabilità del conducente l'altra auto. E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace Arezzo con l’ordinanza in rassegna ha rimesso gli atti alla Consulta.

Quanto all'articolo 76 Cost. ha osservato il giudice remittente che l'articolo 4 della legge delega n. 229 del 29.7.2003 prevede tra i principi e criteri direttivi per il riordino della materia delle assicurazioni private da un lato ""l'adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie ed agli accordi internazionali"", e dall'altro ""la tutela dei consumatori e, in genere, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell'informativa, preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio"".

Rispetto al primo profilo viene denunciato il contrasto dell'articolo 141 del codice delle assicurazioni con la Direttiva 2005/14/Ce del Parlamento Europeo che all'articolo 4 quinques, obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da sinistro stradale, causato da veicolo assicurato, possano avvalersi di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro (facoltà palesemente preclusa dalla norma oggetto di censura); quanto al secondo profilo, deduce il GdP che il nuovo sistema disegnato dall'articolo 141 traviserebbe la funzione protettiva del consumatore contemplata dalla legge delega, posto che il terzo danneggiato (cui viene concesso di rivolgersi direttamente nei confronti dell'assicurazione del vettore, con semplificazione delle complesse indagini in merito all'individuazione del soggetto responsabile in base ai criteri ordinari) non è affatto consumatore, bensì soggetto del tutto estraneo rispetto al rapporto assicuratore -cliente.

Pertanto, ha proseguito il Giudice di Pace di Arezzo, parrebbe contrastare con l'articolo 76
Costituzione un intervento del governo (che non trova copertura nella predetto criterio di cui
all'articolo 4 della legge delega in funzione protettiva del consumatore) che sovverte gli ordinari criteri di imputazione della responsabilità civile al di fuori di un'esplicita autorizzazione parlamentare in tal senso.

L'articolo 141, ancora, ad avviso del rimettente, si porrebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione nella parte in cui prevede l'irragionevole difformità di posizione in ordine all'ottenimento della tutela risarcitoria dei soggetti trasportante e trasportato, posto che solo al primo sarebbe concessa l'azione diretta nei confronti del responsabile del danno e della sua assicurazione, mentre il secondo potrebbe unicamente agire nei confronti del vettore.

Infine, la suddetta norma, presenterebbe profili di contrasto anche con l'articolo 24 Costituzione in ragione delle obiettive difficoltà di ordine processuale che incontra, in base alla nuova disciplina, l'assicurazione del vettore, onde dimostrare la responsabilità esclusiva del conducente l'altro veicolo (ai fini dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurazione di quest'ultimo).

 

Articolo tratto da http://www.filodiritto.com