Disposizioni relative alla sicurezza nella circolazione stradale - CAPO II (Artt. 46-56)

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONESTRADALE

Art. 46.

(Istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza stradale)

1. Al fine di ottimizzare le sinergie delle attivita' di sicurezza stradale, sotto ogni profilo svolte da tutti i soggetti istituzionalmente preposti, anche ai vari livelli di governo territoriale, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attivita' connesse alla sicurezza stradale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato svolge azione di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare al fine di:
a) coordinare e rendere unitaria l'azione dello Stato in coerenza con gli indirizzi in materia di sicurezza stradale definiti dall'Unione europea; b) individuare, nell'ambito dei predetti indirizzi, le linee di azione prioritarie di intervento per la predisposizione del Piano nazionale della sicurezza stradale; c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia; d) verificare le misure adottate ed i risultati conseguiti, anche con riguardo agli interventi posti in essere dagli enti proprietari delle strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle societa' concessionarie; e) rendere parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia; f) favorire e promuovere il coordinamento delle attivita' finalizzate alla raccolta dei dati relativi all'incidentalita' stradale di cui all'articolo 56 della presente legge; g) favorire e promuovere il coordinamento delle attivita' di raccolta e di diffusione delle informazioni sul traffico e sulla viabilita'; h) favorire e promuovere il coordinamento dei soggetti impegnati a presidio della sicurezza della mobilita', per il miglioramento dell'efficienza degli interventi di emergenza e di soccorso; i) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

3. Il Comitato e' presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed e' composto dai seguenti membri: a) un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; c) un rappresentante del Ministero della salute; d) un rappresentante del Ministero dell' interno; e) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; f) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; g) tre rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. I membri del Comitato di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed fi, hanno qualifica almeno di direttore generale o equivalente e sono nominati dai Ministri delle rispettive amministrazioni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della salute, dell'interno, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dello sviluppo economico, da emanare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato un regolamento organizzativo e di funzionamento interno del Comitato.

6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 47.

(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade)

1. Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano piu' elevati tassi di incidentalita' effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonche' di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla sostituzione della segnaletica obsoleta o danneggiata, alla sostituzione delle barriere obsolete o danneggiate, all'utilizzo di strumenti e dispositivi, anche realizzati con materiale proveniente da pneumatici usati, idonei a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' alla sistemazione, al ripristino e al miglioramento del manto stradale.

3. Degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e al presente articolo si tiene conto ai fini della definizione degli obblighi a carico dell'ente concessionario e delle modalita' di determinazione degli incrementi tariffari nelle convenzioni da stipulare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 48.

(Disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionaleesistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 2. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi. 3. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonche' le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, e' contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante. 4. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto. 5. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi da 3 a 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio di ogni anno, sono aggiornate le tabelle di cui al presente decreto con le variazioni di cui ai commi 4 e 5, avvenute nell'anno solare precedente».

2. All'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 49.

(Introduzione del casco elettronico e della «scatola nera»)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' emanare, sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali, direttive al fine di prevedere, compatibilmente con la normativa comunitaria e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'impiego in via sperimentale, da parte dei conducenti e degli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli, del casco protettivo elettronico e l'equipaggiamento in via sperimentale degli autoveicoli per i quali e' richiesta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la patente di guida di categoria C, D o E, con un dispositivo elettronico protetto, denominato «scatola nera», idoneo a rilevare, allo scopo di garantire la sicurezza stradale, la tipologia del percorso, la velocita' media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la condotta di guida, nonche', in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica.

Art. 50.

(Certificazione di assenza di abuso di sostanze alcoliche e di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per chi esercita attivita' di autotrasporto)

1. Per l'esercizio dell'attivita' professionale di trasporto su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia abuso di sostanze alcoliche ovvero uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.

3. Le spese connesse al rilascio della certificazione di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che la richiedono. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attivita' previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 51.

(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di responsabilita' del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, di documenti di trasporto e di rilascio della patente di guida per l'esercizio di attivita' di autotrasportatore)

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali e' richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, e' disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonche' il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni»; b) al comma 6 dell'articolo 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni»; c) all'articolo 22, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 116, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, puo' conseguire la patente di guida corrispondente alle categorie della patente estera posseduta il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richiestedall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la propria residenza in Italia da oltre un anno. All'atto del rilascio della patente, al titolare e' rilasciato anche un duplicato della carta di qualificazione del conducente con scadenza di validita' coincidente con quella della carta di qualificazione duplicata. Le medesime disposizioni si applicano anche qualora il dipendente di un'impresa di autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della patente di guida posseduta, sia titolare di una patente rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea, su conversione di patente rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada di validita'».

Art. 52.

(Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria)

1. Alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: «Art. 46-bis. - (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). -1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, nonche' della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonche' la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, secondo le procedure di cui all'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del citato codice; si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del medesimo codice»; b) il quarto comma dell'articolo 60 e' sostituito dal seguente: «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 53.

(Misure per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool)

1. L'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e' sostituito dal seguente: «Art. 14. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle autostrade). - 1. Nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' vietata lavendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. 2. Nelle medesime aree di cui al comma 1, e' altresi' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. Nelle stesse aree e' vietata la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.000. 4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 10.500. 5. Qualora, nell'arco di un biennio, sia reiterata una delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 o 2, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni».

2. L'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.

Art. 54.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonche' chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 2-quater. I titolari e i gestori dei locali di cui al comma 2, che proseguano la propria attivita' oltre le ore 24, devono avere presso almeno un'uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneita' alla guida dopo l'assunzione di alcool. Devono altresi' esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 2-quinquies. I titolari e i gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, in tutti i giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comunque non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20. Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui al presente comma nelle ore serali e notturne. Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio del-l' attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2-quater comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, per i locali diversi da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 55.

(Disposizioni in materia di individuazione dei prodotti farmaceutici pericolosi per la guida dei veicoli)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi in relazione alla guida dei veicoli e dei natanti.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono individuati i prodotti farmaceutici di cui al comma 1. Con successivi decreti del medesimo Ministro si provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti farmaceutici di cui al periodo precedente.

3. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo deve essere riportato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un pittogramma che indica in modo ben visibile la pericolosita' per la guida derivante dall'assunzione del medicinale e le avvertenze di pericolo.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 3, anche con riferimento alle confezioni di prodotti farmaceutici di dimensioni ridotte.

5. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che producono i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro seimesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4.

6. La distribuzione dei prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 confezionati prima del termine di cui al comma 5 e' consentita fino alla data di scadenza indicata nell'etichetta del prodotto.

7. Qualora i prodotti farmaceutici di cui ai commi 1 e 2 siano posti in commercio dopo il termine di cui al comma 5 senza il pittogramma di cui al comma 3, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 25.000.

8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, il Ministro della salute, con provvedimento motivato, ordina al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico l'adeguamento della confezione, stabilendo un termine per l'adempimento.

9. In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato ai sensi del comma 8, il Ministro della salute sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto farmaceutico fino al compiuto adempimento.

Art. 56.

(Raccolta e invio dei dati relativi all'incidentalita' stradale)

1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Automobile Club d'Italia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono fissati i termini e le modalita' per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalita' stradale da parte delle Forze dell'ordine e degli enti locali al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. Per la predisposizione della dotazione strumentale necessaria per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.