04/10/2018

Sinistro stradale con minore a bordo: se non trasportato sull'apposito seggiolino l'assicurazione non paga!

Se si verifica un sinistro stradale nel quale un minore riporta lesioni personali e si evince che questo non era collocato nell’apposito seggiolino, la condotta negligente del conducente interrompe il nesso di causalità tra sinistro e lesioni, ed assume autonoma causa di produzione del danno.

Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 3418 del 13 febbraio 2018.

Sicuramente non si tratta di una pronuncia che stravolge la precedente interpretazione dei giudici di legittimità, ma più che altro di una conferma della precedente giurisprudenza.

Il fondamento della decisione è infatti da andarsi a ricercare nel dettato normativo di cui all'art. 172 del Codice della Strada, il quale statuisce l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia.

I bambini, al di sotto di una determinata fascia d’età e di una determinata statura, devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta adeguato al loro peso ed omologato.

Il conducente del veicolo è per tanto tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza, in virtù delle regole di comune diligenza e prudenza.

Il mancato impiego delle misure di ritenzione – nel caso del seggiolino – rappresenta una condotta quindi idonea a porsi come unica ed esclusiva causa efficiente delle lesioni personali.

Nel caso posto all'attenzione dei giudici, gli stessi non hanno chiaramente messo in discussione la responsabilità del veicolo tamponante bensì il nesso causale tra questo e le lesioni riportate dal minore

Nel merito del caso la Corte ha infatti ritenuto che se il minore avesse viaggiato con le cinture di sicurezza allacciate, l’evento lesivo (più nello specifico un trauma commotivo) non si sarebbe verificato e quindi il conducente dell’auto investitrice non ha contribuito, neanche come corresponsabilità, alla determinazione del danno.