27/02/2019

Infortunio sportivo e risarcimento del danno

Lo Stato Italiano tutela e promuove lo sport come espressione fondamentale di norme di natura costituzionale ed infatti ha istituito, mediante una legge ad hoc del 1942, un istituto pubblico apposito come il CONI.

Gli sport tuttavia sono molteplici, ecco perché nel corso degli anni la giurisprudenza ha creato dei modelli di imputazione della responsabilità in base alle diverse attività sportive, sia amatoriali che agonistiche.

Gli incidenti che si verificano in occasione di attività sportive sono disciplinati dalla cosiddetta responsabilità civile sportiva secondo la quale, ogni atleta ha diritto ad essere tutelato dagli eventi dannosi che può subire durante la pratica di uno sport.

Potrà sostanziarsi infatti sia una responsabilità di tipo contrattuale (in caso di inadempimento di una obbligazione assunta, si pensi ad esempio al caso della responsabilità di vigilare da parte dell'insegnante su di un allievo) ovvero una responsabilità di tipo extracontrattuale (in caso di danno “ingiusto”, ovvero di lesione di un interesse tutelato dall'ordinamento giuridico).

Concetto differente, è quello dell'illecito sportivo e della sua conseguente responsabilità penale.

La nozione di “illecito sportivo” si fonda sulla base dei principi di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario e per tanto vanno considerati responsabili di lesioni ed illecito sportivo, tutti quegli atleti che che individuano l'attività sportiva come un pretesto per commettere volontariamente un danno all'altro.