Titolo XII - Norme relative ai contratti di assicurazione (artt. 165-181)

TITOLO XII - NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 165.
(Raccordo con le disposizioni del codice civile)


1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.


Art. 166.
(Criteri di redazione)


1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.


Art. 167.
(Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate)


1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


Art. 168.
(Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione)


1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.


Art. 169.
(Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione)


1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l’assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.


CAPO II - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI


Art. 170.
(Divieto di abbinamento)


1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall’articolo 172.


Art. 171.
(Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante)


1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.


Art. 172.
(Diritto di recesso)


1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all’intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente.


CAPO III - ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA


Art. 173.
(Assicurazione di tutela legale)


1. L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta sezione del contratto.


Art. 174.
(Diritti dell'assicurato nell’assicurazione di tutela legale)


1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono o adire l’autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) né l'impresa di assicurazione della tutela legale né l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione dell’assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell’arbitrato di cui al comma 2.


Art. 175.
(Assicurazione di assistenza)


1. L’assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L’aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.


CAPO IV - ASSICURAZIONE SULLA VITA


Art. 176.
(Revocabilità della proposta)


1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.


Art. 177.
(Diritto di recesso)


1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.


Art. 178.
(Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori)


1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell’articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.


CAPO V - CAPITALIZZAZIONE


Art. 179.
(Nozione)


1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l’impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purché quest’ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all’articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un’intera annualità.

CAPO VI - LEGGE APPLICABILE


Art. 180.
(Contratti di assicurazione contro i danni)


1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto;
quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Art. 181.
(Contratti di assicurazioni sulla vita)


1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell’obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell’obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975