Titolo IX - Intermediari di assicurazione e di riassicurazione (artt. 106-121)

TITOLO IX - INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 106.
(Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi)


1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.


Art. 107.
(Ambito di applicazione)


1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonché i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a
titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all’attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al
capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.


CAPO II - ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE


Art. 108.
(Accesso all’attività di intermediazione)


1. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
2. L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. E’ inoltre consentita l’attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall’articolo 116, comma 2.
4. L’esercizio dell’attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno.


Art. 109.
(Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)


1. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisione servizi di bancoposta – autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali l’adempimento dell’obbligo di copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, è sospeso sino all’avvio dell’attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all’intermediazione è tenuto a dare all’impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonché le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.


Art. 110.
(Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche)


1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, né essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio dell’attività. L’ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l’attività svolta in forza dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.


Art. 111.
(Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari)


1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall’impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all’attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell’intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all’attività di intermediazione svolta nei locali dove l’intermediario opera.


Art. 112.
(Requisiti per l’iscrizione delle società)


1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento adottato dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attività di intermediazione. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.


Art. 113.
(Cancellazione)


1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c) mancato esercizio dell’attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 115.
2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall’impresa o, rispettivamente, dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.


Art. 114.
(Reiscrizione)


1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purché siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purché abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purché provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneità già conseguita ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.


Art. 115.
(Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione)


1. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo 112, comma 3.
2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell’economia e delle finanze, da un funzionario dell’ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l’ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra né dei creditori dei singoli intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.


Art. 116.
(Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi)


1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell’attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell’iscrizione al registro, l’indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l’attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’apposita comunicazione che l’ISVAP riceva dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all’attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.
3. L’ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che, nell’interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L’ISVAP può adottare nei confronti dell’intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l’ulteriore svolgimento dell’attività sul territorio italiano.


CAPO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO


Art. 117.
( Separazione patrimoniale)


1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale ripetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.


Art. 118.
(Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi)


1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.


Art. 119.
(Doveri e responsabilità verso gli assicurati)


1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).


Art. 120.
(Informazione precontrattuale e regole di comportamento)


1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l’informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.


Art. 121.
(Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)


1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identità dell’intermediario e il fine della chiamata;
b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2